Nel caso di specie, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio aveva rilasciato,
nell’ambito di una conferenza dei servizi preliminare, un parere favorevole di compatibilità
paesaggistica, relativa ad un progetto di opera pubblica di notevole impatto, per «mancanza di
alternative». Il T.A.R. ha ritenuto che l’amministrazione di settore ha posto illegittimamente in
ponderazione “l’inserimento paesaggistico delle opere”, che attiene all’interesse pubblico primario
alla tutela del paesaggio, con la “mancanza di alternative” alla soluzione proposta, che attiene, invece,
a interessi pubblici diversi e non affidati alla Soprintendenza. Ciò, a maggior ragione, in quanto la
funzione di tutela del paesaggio si svolge attraverso valutazioni di carattere tecnico-scientifico, il cui
processo formativo non prevede quella comparazione tra interessi che è tipica della discrezionalità
amministrativa pura.T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 marzo 2018, n. 185