Sulla tutela degli immobili soggetti a vincolo culturale anche se in stato di abbandono di Paolo Urbani

CS_1966_2023

Con la sentenza n. 1966 del 27 febbraio 2023, il Consiglio di Stato (sez. VII) ha ribadito che lo stato di abbandono e degrado in cui versa un bene non esclude che esso possa essere assoggettato a vincolo culturale e non comporta, per ciò solo, il venir meno della relativa tutela.

Il TAR Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla società odierna appellante per l’annullamento del decreto emanato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania ex art. 39 del D.P.C.M. n. 171/2014, recante la rinnovazione del vincolo storico-artistico di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2014 sull’intero immobile denominato Palazzo Maiello.

La sentenza è stata appellata dalla parte ricorrente in primo grado.

L’appello è infondato perché esso consta di un tentativo di sovrapposizione dell’opinione della parte interessata al giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Tale opinione pretende, nello specifico, di escludere la rilevanza culturale, storica ed artistica del bene dallo stato di degrado in cui lo stesso verserebbe, nonché dallo stato del paesaggio circostante.

Un simile assunto è obiettivamente collidente con la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia [da ultimo sez. VI, sentenza n. 3605/2022: “lo stato di abbandono e degrado in cui versa un bene non esclude che esso possa essere assoggettato a vincolo culturale e non comporta, per ciò solo, il venir meno della relativa tutela (cfr., Cons. Stato, Sez VI, 14/10/2015, n. 4747; 16/7/2015, n. 3560; 8/4/2015, n. 1779; 27/11/2012, n. 5989; 11/6/2012, n. 3401)”].

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, rigettato l’appello.