Sulla proroga del permesso di costruire di Paolo Urbani

Con la sentenza 18 maggio 2023, n. 522, il TAR Liguria, sez. I, ha confermato che, in tema di proroga del permesso di costruire, nell’ipotesi di sopravvenienza pianificatoria incompatibile, se i lavori siano in corso al momento di entrata in vigore della nuova regolamentazione, la fattispecie decadenziale non matura ed il termine finale può essere prorogato in presenza dei presupposti delineati in via generale dal comma 2 dell’art. 15, D.P.R. 380/2001, e cioè il tempestivo inizio dell’intervento e l’impossibilità di portarlo a compimento per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà dell’interessato.

In punto di fatto si rileva che, con permesso di costruire, l’Amministrazione comunale ha autorizzato la realizzazione di tre nuovi edifici residenziali monofamiliari e la ristrutturazione di un rustico, con incremento volumetrico e cambio di destinazione d’uso.

Poiché un preesistente cantiere dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia di Genova impediva di fatto l’accesso al sito, il Comune ha dato atto che il ricorrente avrebbe di fatto potuto avviare i lavori solamente a decorrere dalla data di ultimazione del fabbricato di A.R.T.E. e, pertanto, ha posticipato il termine di inizio.

In seguito, l’esponente ha chiesto il differimento di dodici mesi del termine di fine lavori, allegando di avere subito lunghissimi periodi di fermo cantiere a causa di 376 giorni di pioggia, registrati dalla stazione Arpal di Genova Bolzaneto, e di 170 giorni con condizioni meteorologiche di criticità, segnalati dal sistema di allertamento meteo della Protezione Civile.

Con il provvedimento oppugnato il Comune ha, però, negato la concessione della proroga per l’edificazione delle nuove abitazioni.

Ad avviso del TAR ligure, il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, il termine di ultimazione dell’opera non può superare tre anni dall’inizio dei lavori, a pena di decadenza di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga; il differimento può essere accordato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dell’intervento. Il comma 4 dell’art. 15 stabilisce che il titolo edificatorio decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il triennio dalla data di inizio.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di sopravvenienza pianificatoria incompatibile, se i lavori siano in corso al momento di entrata in vigore della nuova regolamentazione, la fattispecie decadenziale non matura ed il termine finale può essere prorogato in presenza dei presupposti delineati in via generale dal comma 2, id est il tempestivo inizio dell’intervento e l’impossibilità di portarlo a compimento per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà dell’interessato (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2021, n. 8477; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2022, n. 873; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 luglio 2008, n. 2057). Come evidenziato dalle pronunzie richiamate, siffatta esegesi si rivela preferibile, in virtù dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto all’opposta interpretazione seguita dal minoritario indirizzo pretorio evocato dalla resistente (ad esempio, T.A.R. Veneto, sez. II, 12 marzo 2015, n. 301), giacché meglio contempera l’interesse dell’Amministrazione all’applicazione della nuova disciplina urbanistica con quello del privato all’esecuzione dell’intervento edilizio già assentito, regolarmente avviato e non concluso per fatto a sé non imputabile.

Inoltre, secondo l’elaborazione pretoria, il rilascio del permesso di costruire non può essere subordinato agli adempimenti che attengono alla fase di esecuzione dei lavori (in argomento cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 22 aprile 2021, n. 361; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 11 agosto 2014, n. 375). Il suddetto principio può essere esteso alla concessione della proroga del termine di efficacia del titolo edilizio.

 

TAR Liguria 522 2023