Il TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 marzo 2024, n. 1095 ha ribadito che le scelte di politica urbanistica sono tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico (o d’indirizzo politico), poiché espressione della più ampia discrezionalità amministrativa, con la precisazione per cui il principio per il quale non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano, trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica. Con specifico riferimento, poi, all’obbligo di motivazione gravante sull’Amministrazione alle osservazioni presentate dai privati vige il principio per cui in sede di adozione del piano regolatore generale, non è necessaria una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni vengono respinte, essendo sufficiente che risulti dagli atti che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione.
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna: a) la deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale”, nella parte in cui, in seno allo strumento urbanistico, imprimendo la destinazione a “viabilità storica” in prossimità del confine del lotto di terreno di altra ditta, a sua volta confinante con proprietà della ricorrente, viene prevista la realizzazione di uno slargo che investe l’ingresso alla proprietà della ricorrente; b) il Piano Regolatore Generale aggiornato e integrato con prescrizioni e suoi elaborati, nella parte sopra indicata.
Il Collegio osserva che – come è noto – le attività di pianificazione urbanistica sono di competenza esclusiva delle Amministrazioni comunali e non dell’Assessorato regionale il quale non detiene alcuna potestà decisionale definitiva nel processo di approvazione dello strumento urbanistico comunale. Pertanto, come rilevato dalla difesa erariale, gli atti posti in essere dal Commissario ad acta, nominato dall’Assessorato, sono riferibili e riconducibili all’Amministrazione Comunale.
Oggetto principale del contendere del presente giudizio è la legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto ”Presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale”, nella parte in cui viene impressa la destinazione a “viabilità storica” dell’area in cui ricade la proprietà della ricorrente e in cui viene prevista la realizzazione di uno slargo che investe l’ingresso alla proprietà della ricorrente.
Le scelte di politica urbanistica quale espressione del potere discrezionale dell’Ente comunale.
Giova evidenziare preliminarmente che, secondo pacifica giurisprudenza amministrativa, le scelte di politica urbanistica sono tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico (o d’indirizzo politico), poiché espressione della più ampia discrezionalità amministrativa, con la precisazione per cui “il principio per il quale non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano, trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica” (vedi T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, n. 3119 del 30 novembre 2022 che richiama TAR Sicilia – Catania, I, n. 2580 del 30 settembre 2022) (C.S., IV^, 28.9.2009 n. 5834).
Con specifico riferimento, poi, all’obbligo di motivazione gravante sull’Amministrazione alle osservazioni presentate dai privati vige il principio per cui in sede di adozione del piano regolatore generale, non è necessaria una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni vengono respinte, essendo sufficiente che risulti dagli atti che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee ad orientare diversamente la soluzione adottata dall’Amministrazione (“le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d’altra parte le scelte effettuate dall’Amministrazione pubblica, nell’adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da manifeste illogicità”, cfr. T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, 26/09/2023, n.2110; T.A.R. Marche – Ancona, sez. I, 02/12/2022, n.723; T.A.R. Marche – Ancona, sez. I, 25/10/2021, n.748; Consiglio di Stato sez. IV, 04/11/2020, n.6803; Consiglio di Stato sez. VI, 08/06/2020, n.3632).
Ciò posto, nella fattispecie oggetto della presente disamina, la motivazione ricavabile dal diniego secondo cui “le osservazioni sono state ritenute non accoglibili, in quanto derivanti da interessi privatistici e/o atteggiamenti opportunistici” appare sufficiente e adeguata per ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nella scelta di pianificazione urbanistica censurata dal ricorrente con il provvedimento impugnato.
Invero, la decisione di “estendere” la strada vicinale con la realizzazione di uno slargo risponde all’interesse pubblicistico di una migliore viabilità che risulta prevalente rispetto agli interessi privatistici menzionati dal ricorrente. Risulta peraltro generica e priva di alcun riscontro probatorio la affermazione secondo cui la realizzazione dello slargo avrebbe una diversa quota e ciò comporterebbe l’impossibilità per il privato ricorrente di poter accedere e usufruire alle unità immobiliari di privati. In questa sede, l’Ente effettua solo una pianificazione urbanistica, l’effettiva lesione potrà concretizzarsi solo in una eventuale fase successiva ossia con la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica.