Sul riesame del titolo edilizio in autotutela di Fabio Cusano

Cons St 2207 2023

 

Con la sentenza n. 2207 del 2 marzo 2023, il Consiglio di Stato (sez. IV) ha ribadito che, in generale, l’amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi sulle istanze rivoltele da un privato il quale solleciti l’esercizio dell’autotutela su un provvedimento già emanato, e di conseguenza il provvedimento con cui l’amministrazione stessa si limiti a puntualizzarlo non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto meramente confermativo della norma di legge, che ove si potesse impugnare consentirebbe l’elusione del termine di decadenza per presentare ricorso. Questa regola non vale però in casi in cui l’amministrazione, pur non essendovi obbligata, abbia ritenuto effettivamente di riesaminare, con un’apposita istruttoria, il precedente provvedimento, e all’esito abbia ritenuto ugualmente di confermarlo.

L’appellante ha impugnato gli atti con i quali il Comune appellato ha reso possibile ai vicini controinteressati appellati un intervento edilizio descritto come ristrutturazione e ampliamento edificio. L’appellante ha segnalato una serie di illegittimità negli atti di assenso e ha sollecitato l’apertura di un procedimento volto all’annullamento in autotutela della concessione rilasciata. Il Comune ha ritualmente svolto questo procedimento, e lo ha concluso con il provvedimento di archiviazione. Avendo il TRGA respinto il ricorso, il ricorrente ha proposto impugnazione.

Preliminarmente, il Consiglio ha ritenuto di non soffermarsi sull’ammissibilità del ricorso rivolto contro la SCIA, essendo un atto privatistico non direttamente impugnabile (cfr. Corte cost. 20 luglio 2020 n.153). Viceversa, ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del diniego di autotutela.

In generale, come è ben noto, l’amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi sulle istanze rivoltele da un privato il quale solleciti l’esercizio dell’autotutela su un provvedimento già emanato, e di conseguenza il provvedimento con cui l’amministrazione stessa si limiti a puntualizzarlo non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto meramente confermativo della norma di legge, che ove si potesse impugnare consentirebbe l’elusione del termine di decadenza per presentare ricorso (da ultimo, Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2622). Questa regola non vale però in casi come il presente, in cui l’amministrazione, pur non essendovi obbligata, abbia ritenuto effettivamente di riesaminare, con un’apposita istruttoria, il precedente provvedimento, e all’esito abbia ritenuto ugualmente di confermarlo (Cons. St., sez. IV, 3 maggio 2012 n.2548).

Tutto ciò premesso, il Consiglio ha ritenuto l’appello infondato nel merito, rigettando il ricorso.