Con la sentenza n. 109 del 9 marzo 2023, il TAR Abruzzo, L’Aquila, ha ribadito che il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria. Conseguentemente, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all’istanza ed è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio.
Peraltro, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi l’Amministrazione non è tenuta ad accertare funditusl’effettivo assetto dei rapporti civilistici tra i soggetti privati coinvolti, a vario titolo, da detto rilascio (titolari di diritto di proprietà, di diritti di godimento, di servitù prediali, etc.), dovendosi limitare a verificare la verosimile sussistenza in capo all’istante, in base alla documentazione prodotta, dei presupposti di legittimazione per richiedere ed ottenere il titolo richiesto, non potendo l’Amministrazione sostituirsi all’autorità giudiziaria ordinaria nell’accertamento definitivo di dette situazioni.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’annullamento della DIA per i lavori di lavori di realizzazione di una soffitta.
Il ricorrente, in sede di presentazione della DIA, aveva dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 di essere proprietario esclusivo del vano sottotetto oggetto dell’intervento edilizio in quanto non destinato all’uso comune per le caratteristiche strutturali, funzionali e con l’esclusiva funzione isolante e protettiva.
Senonché, con il provvedimento oggetto di gravame il Comune resistente ha disposto l’annullamento del titolo edilizio in quanto non è risultato sufficientemente dimostrato in capo al ricorrente il titolo di proprietà ai sensi dell’art. 11 del DPR 380/01.
Ad avviso del TAR, il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Preliminarmente occorre rilevare che il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria. Conseguentemente, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all’istanza ed è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio (Cons. Stato Sez. IV, 15/03/2022, n. 1827).
Peraltro, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi l’Amministrazione non è tenuta ad accertare funditusl’effettivo assetto dei rapporti civilistici tra i soggetti privati coinvolti, a vario titolo, da detto rilascio (titolari di diritto di proprietà, di diritti di godimento, di servitù prediali, etc.), dovendosi limitare a verificare la verosimile sussistenza in capo all’istante, in base alla documentazione prodotta, dei presupposti di legittimazione per richiedere ed ottenere il titolo richiesto, non potendo l’Amministrazione sostituirsi all’autorità giudiziaria ordinaria nell’accertamento definitivo di dette situazioni.
Ebbene, fermo restando che esula dal perimetro di cognizione del TAR l’accertamento dell’effettiva titolarità del diritto dominicale del vano sottotetto, l’operato del Comune che ha disposto l’annullamento della DIA deve ritenersi esente dai vizi denunciati, atteso che il ricorrente non ha fornito adeguata prova di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva dell’intervento edilizio, che deve previamente sussistere in relazione alle opere da effettuare, risultando invece documentalmente dimostrato il contrario.
In definitiva, il gravame è infondato e deve essere respinto.