Sugli interventi edilizi in pendenza del procedimento di condono, di Fabio Cusano

Con sentenza 18 settembre 2023, n. 13859, il TAR Roma, sez. II stralcio, ha ribadito che la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento di condono, la realizzazione di opere aggiuntive venendo meno l’attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell’istanza di condono, sicché i manufatti oggetto della richiesta, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi. Ne consegue che una volta presentata la domanda di condono, l’interessato non può modificare lo stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda e in relazione ai quali l’Amministrazione è chiamata a definire il procedimento attivato.

Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti contestano la violazione della disciplina sul condono edilizio contenuta nell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 ed evidenziano il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato rispetto dei limiti di cubatura previsti dall’art. 7 delle NTA del Piano particolareggiato.

Con i motivi aggiunti, i ricorrenti lamentano la violazione delle garanzie procedimentali per non essere stati messi al concorrente dell’avvio del procedimento di diniego dopo venticinque anni dall’avvio del procedimento, oltre al difetto di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato il ritardo nell’adozione del provvedimento. Evidenziano come l’area su cui sorge il manufatto sarebbe completamente edificata e urbanizzata e contestano l’irragionevolezza della motivazione posta a fondamento del diniego, senza indicare le disposizioni edilizie che ostacolerebbero il rilascio della sanatoria. Inoltre, denunciano la violazione degli artt. 31, 33, della legge n. 47/1985, in quanto l’opera sarebbe stata realizzata nel 1964 ed insiste su di un’area soggetto ad un vincolo che non importa l’inedificabilità assoluta. Infine, si richiama la disciplina dell’art. 35 della legge n. 47/1985 sul silenzio assenso, senza tuttavia formulare domanda di accertamento.

Ad avviso del TAR, il gravame è infondato.

La effettiva natura degli abusi depone per la loro sussumibilità nell’alveo di quelli contemplati all’art. 32 del D.L. 269/2003, tipologia 1 (abusi maggiori).

La ragione del diniego fondata sul vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, resiste quindi alle censure sollevate da parte ricorrente.

In pendenza del procedimento di condono, invero, l’immobile era stato oggetto di importanti opere edilizie, implicanti la totale trasformazione del fabbricato, attraverso la sopraelevazione per due livelli.

La giurisprudenza ha precisato che nei procedimenti di condono edilizio la domanda di condono è soggetta alla disciplina di favore vigente al momento della presentazione della domanda e tale disciplina trova applicazione laddove risulti in concreto inverata la fattispecie astratta da essa prevista (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.4.2023, n. 4074). Ha chiarito inoltre che la normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento di condono, la realizzazione di opere aggiuntive venendo meno l’attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell’istanza di condono, sicché i manufatti oggetto della richiesta, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.3.2023, n. 2568).

Il Comune ha quindi correttamente agito in quanto con riferimento al diniego del condono del 1986 in quanto, una volta presentata la domanda di condono, l’interessato non può modificare lo stato dei luoghi esistente al momento della presentazione della domanda e in relazione ai quali l’Amministrazione è chiamata a definire il procedimento attivato.

In conclusione, il gravame è infondato ed è stato respinto.