La formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, di Fabio Cusano

Con sentenza 9 agosto 2023, n. 13247, il TAR Roma, sez. II stralcio, ha ribadito che in materia di edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

Nelle more della definizione della pratica edilizia, nel corso di un sopralluogo effettuato dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale unitamente al personale in forza all’Ufficio tecnico del Comune, sono state riscontrate numerose discrasie tra le opere oggetto di domanda di condono e quelle effettivamente presenti sui luoghi, segnatamente è stata accertata la presenza di ulteriori abusi. In applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il Comune ha informato il ricorrente dell’impossibilità di procedere all’accoglimento dell’istanza. Il condono è stato denegato con riferimento agli ulteriori abusi contestati.

Il provvedimento è stato impugnato.

Ad avviso del TAR, esso è privo di fondamento.

Deve in primo luogo precisarsi che non può nella specie ritenersi perfezionato il silenzio assenso sull’istanza di sanatoria. Come ha ribadito recentemente il TAR Roma (II bis, 5.1.2023, n. 219), in materia di edilizia il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa, e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso (Cons. Stato n. 6235/2021).

Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, il che è quanto si registra in parte nella specie, come sarà meglio esplicitato di seguito.

Ne deriva che il provvedimento gravato è legittimo; il ricorso è infondato e, pertanto, è stato respinto.