Massime: (1) La tutela delle zone verdi e dei siti di interesse culturale è perfettamente coerente con la previsione di uno o più parchi urbani. L’attività agricola evita il consumo di suolo, peraltro con l’eccezione rilevante delle strutture agricole, ma è una scelta che si impone soltanto in ambiti lontani dallo spazio edificato. Nelle aree di frangia l’amministrazione può legittimamente perseguire sia il solo obiettivo del risparmio di suolo, riservando i terreni all’agricoltura, sia un obiettivo più complesso, impedendo il consumo di suolo ma allo stesso tempo rendendo lo spazio fruibile da tutta la collettività nella forma del parco urbano (anche all’interno di un sistema di parchi, pensati come isole verdi diffuse, al servizio di una migliore qualità della vita urbana in tutte le zone dello spazio edificato). La prospettiva della realizzazione dei parchi urbani giustifica la previsione di parcheggi pubblici, come si è visto sopra. (2) La destinazione a parco urbano configura un vincolo sostanzialmente espropriativo, che non impedisce subito lo svolgimento dell’attività agricola, ma crea una situazione di incertezza sulla disponibilità e sull’utilizzabilità futura del bene, con riflessi sul valore di mercato dello stesso. È quindi necessario che il sacrificio imposto ai proprietari sia compensato, al momento della reiterazione del vincolo, con un indennizzo monetario, oppure attraverso utilità perequative. Lo stesso Comune (v. memoria depositata il 27 settembre 2017), pur sostenendo che nello specifico vi sarebbe soltanto un vincolo conformativo, ha seguito la strada della compensazione perequativa.
Nella sentenza in oggetto, il T.A.R. ha giudicato ragionevole e legittima la previsione urbanistica di un parco urbano in un contesto edificato con obbiettivo di risparmio di suolo (1); nondimeno ne ha affermato la natura di vincolo sostanzialmente espropriativo (2). T.A.R. Brescia 1 gennaio 2018 n. 18