L’impugnazione del silenzio sulla SCIA di Fabio Cusano

Cons Stato 5399 2023 

 

Con sentenza del 31 maggio 2023, n. 5399, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha affermato che analogamente a quanto accade per l’impugnazione del permesso di costruire – che in ipotesi potrebbe corrispondere ad un intervento edilizio illegittimo – il soggetto il quale abbia sollecitato l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990 su una SCIA non avrà interesse a presentare ricorso sul silenzio serbato se non dimostri di avervi interesse, ossia lo specifico pregiudizio che gli è cagionato dall’atto impugnato e che l’annullamento di esso rimuoverebbe.

Come è noto, l’art. 19 comma 6 ter della l. 241/1990 dispone: “La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione” contro il silenzio.

A sua volta, le “verifiche spettanti” all’amministrazione sono previste dal comma 3 dello stesso articolo, per cui: “L‘amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata”, termine ridotto a trenta giorni per la SCIA edilizia, come previsto dal successivo comma 4.

Completa il quadro il comma 4 dello stesso articolo, per cui decorso il termine di cui sopra “l’amministrazione adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni” previste dall’art. 21 novies della l. 241/1990 per l’esercizio dell’autotutela.

Per parte sua, gli artt. 96 e 103 prevedono il generale potere del Comune di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

Sulla base di quanto ritenuto dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio nella nota sentenza 9 dicembre 2021 n.22, il Giudice è tenuto a non entrar nel merito dell’impugnazione di un permesso di costruire che in ipotesi potrebbe corrispondere ad un intervento edilizio illegittimo nel momento in cui il ricorrente non abbia dimostrato l’interesse a impugnare, ovvero lo specifico pregiudizio che gli è cagionato dall’atto impugnato e che l’annullamento di esso rimuoverebbe.

A più forte ragione, si deve allora ritenere che ciò valga anche nel caso di contestazione di un titolo minore, come la SCIA. Pertanto, il soggetto il quale abbia sollecitato l’esercizio dei poteri di cui all’art. 19 comma 6 ter l. 241/1990 su una data SCIA non avrà interesse a presentare ricorso sul silenzio serbato se non dimostri di avervi interesse nel senso appena visto.

Nel caso di specie, tale interesse non sussiste, perché dagli atti depositati dai ricorrenti appellati non emerge alcun apprezzabile pregiudizio loro arrecato dall’intervento di cui si tratta.