L’istanza di accertamento di conformità sospende temporaneamente l’ordine di demolizione di Paolo Urbani

Cons Stato 6765 2023

 

Con sentenza del 5 luglio 2023, n. 6765, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha ribadito che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità comporta la sospensione dell’esecuzione del procedimento sanzionatorio solo temporaneamente, ma certamente non incide automaticamente sulla sua legittimità e neppure sulla sua efficacia, a meno che l’istanza non sia poi accolta. In altri termini la presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, determinando una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione.

Ad avviso del Consiglio, l’appellante tenta di accreditare l’idea che nella specie siano stati commessi una pluralità di piccoli abusi tutti in sé sanabili. È principio consolidato quello secondo il quale la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato abusivamente deve essere condotta prendendo in considerazione le opere nella loro globalità, che non possono essere considerate in modo atomistico, non essendo ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, 30/06/2021, n. 4919).

Nella specie appare evidente che siano stati commessi una quantità non piccola di abusi. Non rileva la tesi dell’appellante (comunque non condivisibile nel merito) che si tratti di piccoli abusi di lieve entità. Rileva il fatto che nella specie è stata reiterata la volontà di agire senza preoccuparsi dell’esistenza di norma edilizie che stabiliscono ciò che si può fare e, soprattutto, che impongono di munirsi dei necessari permessi prima di realizzare ciò che dalle leggi è consentito.

Non rileva la tesi paventata dall’appellante secondo cui la natura di “opere minori” degli abusi si ricaverebbe dal fatto che non ci sarebbe stata la creazione di nuovi volumi e superfici. Come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, 24/01/2022, n. 469, ai fini del rilascio della concessione edilizia, la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga attraverso la realizzazione di opere murarie. Del pari significativo, nella traiettoria indicata, il principio sancito da Cons. Stato, sez. II, 25/05/2020, n. 3329: la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e la perdurante modifica dello stato dei luoghi; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, al di là del materiale impiegato sono subordinate al rilascio del titolo edilizio. L’insieme delle opere abusivamente realizzate integra, nella specie, la nozione di nuova costruzione.

Alla luce delle considerazioni esposte, correttamente l’Amministrazione ha adottato le ordinanze di demolizione.

Ad avviso del Consiglio, l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 11/05/2022, n. 3707: «L’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’ art. 7 l. n.241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso»). In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’art 21-octies, comma 2, l. 241/90, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Da ultimo, va rilevato che l’appellante nulla dice in ordine alla sorte toccata alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica. Non è dato sapere se essa è stata accolta o respinta e se avverso l’eventuale rigetto sia stata proposta una qualche forma di impugnativa. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità comporta la sospensione dell’esecuzione del procedimento sanzionatorio solo temporaneamente, ma certamente non incide automaticamente sulla sua legittimità e neppure sulla sua efficacia, a meno che l’istanza non sia poi accolta (Cons. Stato, sez. VI, 25/10/2022, n. 9070: “La presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, determinando una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione”). Non è stato fornito neanche un principio di prova in ordine alla possibilità che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità abbia prodotto effetti sulla legittimità o anche solo sulla temporanea efficacia delle ordinanze repressive.

In ogni caso va rilevato, come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 20/07/2021, n. 5457, che in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36, d.p.r. n. 380 del 2001 e tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, del medesimo d.p.r. n. 380 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato.

Per le ragioni esposte l’appello è stato rigettato.