Suolo: tutela e conservazione del bene primario non riproducibile. (Consiglio di Stato, Sez. I, 21 febbraio 2018)

In sede di parere su ricorso straordinario, il Consiglio di Stato è tornato sulla questione del regime transitorio della legge regionale lombarda sul consumo di suolo. In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, il Collegio ha ritenuto applicabile il comma 9 dell’art. 5 della predetta legge – che prevede la sospensione di “salvaguardia” fino all’adeguamento del PTCP dei piani attuativi non convenzionati entro 18 mesi dalla loro approvazione – anche ai piani attuativi approvati precedentemente all’entrata in vigore della legge. In conclusione, il Consiglio di Stato ha affermato che, su un piano più generale, l’atto impugnato, che prevede solo una sospensione del piano attuativo, risulta adeguatamente istruito e motivato, basandosi su una normativa volta alla tutela e alla conservazione del bene primario e non riproducibile costituito dal suolo.

Consiglio di Stato, Sez. I, 21 febbraio 2018, n. 464 – Pres. Torsello – Est. Prosperi (Parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2014 n. 31 sulla riduzione del consumo del suolo, il Comune, considerato che il Piano attuativo, seppur approvato, “era privo di convenzione urbanistica sottoscritta”, ha ritenuto correttamente applicabile il citato comma 9 dell’art. 5 della l.r. n. 31/2014, il quale, con riguardo ai piani attuativi, stabilisce tra l’altro che, qualora “il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini previsti, i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all’esito del procedimento di adeguamento”. Sul piano più generale, rileva in ogni caso l’ampio potere discrezionale attribuito all’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica, il cui esercizio deve, tra l’altro, tener conto dell’esigenza della tutela di prevalenti interessi pubblici. In conclusione, l’atto impugnato, che prevede solo una sospensione del Piano attuativo quadro, risulta adeguatamente istruito e motivato e si basa su una normativa volta alla tutela e alla conservazione del bene primario e non riproducibile costituito dal suolo.

Consiglio di Stato, Sez. I, 21 febbraio 2018, n. 464 – Pres. Torsello – Est. Prosperi (Parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)Consiglio di Stato, Sez. I, 21 febbraio 2018, n. 464 – Pres. Torsello – Est. Prosperi (Parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)