Le eccezioni all’onerosità del permesso di costruire, di Paolo Urbani

Con sentenza 24 ottobre 2023, n. 15730, il TAR Roma, sez. II quater, ha ribadito che le ipotesi di concessione edilizia gratuita hanno carattere eccezionale e derogatorio, a fronte del principio generale che è, invece, quello della sua onerosità, cosicché l’esenzione dal contributo concessorio riguarda ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo. Ne consegue che facendo riferimento la dizione della lett. a) del comma 3 dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001 alle zone interamente agricole e, quindi, solo alle zone E, e trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella generale che prevede il pagamento dell’onere di costruzione, la stessa non è suscettibile di essere applicata a zone diversamente classificate. L’esenzione non è dunque applicabile a costruzioni da realizzarsi al di fuori di zone espressamente qualificate come agricole dal vigente strumento urbanistico.

Deve preliminarmente rammentarsi che la giurisprudenza ha da sempre rimarcato il carattere eccezionale e derogatorio delle ipotesi di concessione edilizia gratuita, a fronte del principio generale che è, invece, quello della sua onerosità, cosicché l’esenzione dal contributo concessorio riguarda ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4907).

Ne consegue che facendo riferimento la dizione della lett. a) del terzo comma dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001 alle zone interamente agricole e, quindi, solo alle zone E, e trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella generale che prevede il pagamento dell’onere di costruzione, la stessa non è suscettibile di essere applicata a zone diversamente classificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2023, n. 1248).

Nel caso in esame, il Comune resistente ha eccepito che la zona su cui sono state effettuate le opere di cui alla D.I.A., ricade, secondo la Variante Stralcio al P.R.G, non già in zona agricola, ma in zona residenziale extraurbana tipo “B” – sottozona “B2” e tale circostanza è di per sé idonea a giustificare il rigetto del ricorso.

Per le ragioni che precedono, il ricorso è stato rigettato.