La giurisprudenza contabile sul concetto di «valorizzazione», di Lorenzo De Poli

Corte dei Conti, III sez. Giurisdizionale Centrale d’Appello, n.66/2019

Nota a sentenza.

 

La giurisprudenza torna nuovamente sul tema della “valorizzazione” dei beni culturali. Questa volta lo fa attraverso la sentenza 66/2019 della III sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti.

Il processo, che ha suscitato l’interesse della stampa[1], si è concluso, in appello, con la condanna dell’allora commissario delegato dell’area archeologica di Pompei al pagamento di 400mila euro a titolo di risarcimento del danno «per avere egli impropriamente sviato pubbliche risorse dalla finalità per la quale le stesse erano state attribuite».

La pronuncia merita particolare attenzione, dal momento che ha il pregio di delineare il perimetro della funzione di «valorizzazione», distinguendola dal “mero sfruttamento” del bene culturale per fini di natura imprenditoriale e definendone le priorità di intervento. Si tratta quindi di un orientamento suscettibile di rappresentare una certa tendenza anche all’interno del dibattito, mai sopito, circa l’utilizzo dei beni culturali per finalità economiche/commerciali.

La vicenda riguarda fatti del 2010 e ha ad oggetto la condotta dell’ex commissario delegato dell’area archeologica di Pompei, il quale, nominato con OPCM n. 3742 del 2009 per sopperire alla situazione di grave pericolo in cui versava il sito, aveva disposto, a seguito di variante illegittima ed eccedente oltre il 50 % l’importo dell’originario contratto, l’affidamento diretto di opere per allestimenti scenici finalizzati a realizzare presso il Teatro Grande di Pompei la stagione estiva del Teatro San Carlo di Napoli.

In primo grado, la sezione giurisdizionale Campania ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo il danno dipendente dalla scelta dell’appaltatore in violazione dei principi di concorrenza e non da quanto contestato con la domanda principale dalla procura, ovverosia l’aver illegittimamente speso pubbliche risorse con sviamento delle finalità previste. Ai fini della decisione, inoltre, il Giudice di prime cure non ha ritenuto in sé dirimente il concetto di «valorizzazione», relegato, più che a concetto giuridico, di valore.

In grado di appello, il Collegio dissente dalle tesi del primo Giudice affermando esplicitamente che «ai fini dell’individuazione del danno erariale, quanto delle personali responsabilità» il fulcro della vicenda «si sposta necessariamente sulla c.d. valorizzazione». Muovendo dall’art. 6 del Codice dei beni culturali, i giudici contabili ricostruiscono il quadro normativo di riferimento della materia, pervenendo alla conclusione che la valorizzazione inerisce ad attività volte «alla promozione della conoscenza del bene culturale e a migliorarne la fruibilità pubblica; nel perimetro delle attività di valorizzazione sono da ricomprendere anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio, la cui tutela deve comunque essere al centro dell’attività di valorizzazione».  Si aggiunge altresì, che tale attività quando è ad iniziativa privata, deve informarsi ai principi di libertà di partecipazione, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

In conclusione, nella pronuncia si legge che «la valorizzazione del bene culturale non può essere assimilata al mero “sfruttamento” dello stesso per fini di natura imprenditoriale/commerciale, né deve in alcun modo alterare le caratteristiche fisiche del bene o ridurne la fruibilità pubblica, posto che il bene culturale, e soprattutto quello archeologico che cristallizza e narra la nostra storia, resta sempre il bene pubblico per eccellenza».

Alla luce di questo assunto, i giudici contabili giungono a considerare le opere di allestimento sovradimensionate rispetto agli eventi che si svolgono nell’area archeologica. Tali lavori, si dice nella pronuncia, non possono essere considerati complementari agli interventi di restauro e sistemazione per spettacoli del complesso dei teatri di Pompei, posto che il vero beneficiario diviene lo stesso Teatro San Carlo, che sollevato dagli oneri a carico della gestione commissariale, gode per i suoi spettacoli della prestigiosa, quanto fragile “location” del Teatro Grande.

Nell’attuazione di tale condotta, la sezione giurisdizionale d’appello riscontra la violazione, da parte del commissario, dell’obbligo di rispettare le prescrizioni individuate dalle ordinanze di protezione civile. Tra le altre, il Collegio registra la violazione della prescrizione che accorda al commissario la facoltà di realizzare interventi di valorizzazione, ma solo utilizzando le risorse finanziare acquisite attraverso “sponsorizzazione”, nonché la mancata assunzione del parere obbligatorio della Commissione ministeriale di indirizzo e coordinamento.

Conseguentemente, si conferma il fatto che l’incarico assegnato al commissario delegato non era da ritenersi generale, ma definito dalle condizioni e dai limiti delle ordinanze 3692/2008 e 3795/2009 e dai principi e norme contenute nel Codice dei beni culturali e, pertanto,  l’espletamento della stagione estiva del San Carlo nell’area del Teatro Grande di Pompei si poneva al di fuori delle ipotesi di valorizzazione ammesse.

 

 

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La giurisprudenza contabile sul concetto di «valorizzazione», De Poli

 

[1] Tra i tanti «Fuori da ogni regola e troppo caro» I giudici e il restauro show a Pompei, in https://www.corriere.it/cronache/19_aprile_29/show-che-ha-fatto-solo-dannila-condanna-il-restauro-pompei-8326e644-6abc-11e9-908c-de3daaacb716.shtml; Teatro a Pompei, la Corte Conti condanna l’ex commissario a un maxi risarcimento,https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/04/30/news/teatro_a_pompei_la_corte_conti_campania_condanna_l_ex_commissario-225177428/; Pompei, lavori «gonfiati» per dare spettacolo: Fiori paga il danno erariale, in https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pompei_condannato_l_ex_commissario_fiori-4460610.html.

(Fonte foto: www.fotoeweb.it)