Gli effetti dell’istanza di condono sull’ordine di demolizione, di Fabio Cusano

Con sentenza 17 ottobre 2023, n. 9025, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha ribadito che ai sensi degli artt. 38 e 44, L. 47/1985, la presentazione dell’istanza di condono determina la sospensione dei procedimenti sanzionatori; trattasi di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate. Ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente. Ed infatti, la presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria.

Con ricorso proposto innanzi al Tar la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con la quale era stata disposta la demolizione di opere eseguite in un appartamento. Il Tar ha respinto il ricorso.

Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto appello.

Nel caso in esame, devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della l. 47/85 – richiamati anche dalle successive leggi sul condono – che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori.

Secondo la giurisprudenza, trattasi di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati e adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate (cfr. Cons. St. n. 4934/2014); ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente (cfr. anche art. 34,comma 2, c.p.a.).

Tale conclusione risulta conforme alla giurisprudenza attualmente dominante secondo cui “la presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria” (Cons. St. 3124/2021; cfr. Cons. St. 6162/2019, Cons. St. 340/2020).

Deve precisarsi che la soluzione innanzi profilata deve ritenersi valevole anche per le opere de quibus.

Per le ragioni esposte, l’appello ha trovato accoglimento.