Con la sentenza 16 ottobre 2023, n. 9014, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha ribadito che il mero possessore o gestore di un bene immobile altrui, interessato da opere edilizie abusive, non può essere destinatario dell’ingiunzione di demolizione, quando non sia accertato che l’abuso sia a lui ascrivibile. In proposito si deve considerare, da una parte, che la mera utilizzazione di un’opera edilizia abusiva non costituisce in sé illecito punibile, anche se vi sia consapevolezza della natura abusiva dell’opera; dall’altra che il mero gestore di un bene, di regola, non ha titolo per disporne. Il fatto di utilizzare un’opera edilizia abusiva non può pertanto considerarsi sufficiente a fondare il titolo di responsabilità e, conseguentemente, la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l’utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell’opera abusiva ed alla relativa proprietà.
Il Comune ha constatato che in una struttura adibita a rifugio erano stati eseguiti lavori abusivi. Il Comune ha, quindi, adottato l’ordinanza con la quale ha ingiunto la demolizione delle opere contestate.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, il ricorrente lo ha impugnato con ricorso la TAR. L’adito Tribunale ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza hanno proposto appello gli eredi dell’originario ricorrente.
Occorre premettere che, come recentemente affermato dal Consiglio, il mero possessore o gestore di un bene immobile altrui, interessato da opere edilizie abusive, non può essere destinatario dell’ingiunzione di demolizione, quando non sia accertato che l’abuso sia a lui ascrivibile (Cons. Stato, Sez. VI, 9/6/2023, n. 5707).
Si deve, invero, considerare, da una parte, che la mera utilizzazione di un’opera edilizia abusiva non costituisce in sé illecito punibile, anche se vi sia consapevolezza della natura abusiva dell’opera; dall’altra che il mero gestore di un bene, di regola, non ha titolo per disporne, mentre il fatto di indirizzare l’ingiunzione di demolizione al mero possessore o detentore, sul mero presupposto che ha la disponibilità materiale dell’immobile su cui insistono gli abusi e che perciò ne trae vantaggio, significa, in pratica, rendere l’utilizzatore responsabile per un fatto a lui non ascrivibile. L’art. 31, comma 1, del D.P.R. 6/6/2001, n. n. 380, del resto, stabilisce che l’ingiunzione di demolizione va indirizzata al proprietario o al responsabile: e se il legislatore avesse voluto porre in posizione di garanzia qualsiasi utilizzatore di un’opera edilizia abusiva, ancorché non proprietario né responsabile, l’avrebbe esplicitato in altro modo. In tal senso, la giurisprudenza si è recentemente pronunciata ritenendo che ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, “la demolizione o la rimozione dell’opera abusiva va ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso” e che “il fatto di utilizzare un’opera edilizia abusiva non può considerarsi sufficiente a fondare il titolo di responsabilità e, conseguentemente, la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l’utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell’opera abusiva ed alla relativa proprietà” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20/6/2022, n. 5031).
La questione, poi, non è priva di rilevanza, in quanto l’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001, prevede che sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria al destinatario dell’ingiunzione di demolizione che non abbia ottemperato: pertanto la censura è di interesse anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata legittimamente adottata nei confronti di altro destinatario.
Erroneamente, pertanto, il giudice di prime cure ha addossato sul ricorrente l’onere di provare di non essere lui l’autore dell’illecito, incombendo, invece, sull’amministrazione, giusta quanto più sopra rilevato, il dovere di accertare che l’illecito fosse al medesimo imputabile.
Al fine di verificare se un tale accertamento fosse stato condotto, il Consiglio ha ordinato al Comune appellato di depositare il verbale di sopralluogo su cui si basa l’ordinanza di demolizione, ma l’incombente è rimasto ineseguito, avendo il Comune depositato un verbale differente da quello richiesto e, comunque, da cui non si trae alcuna prova che l’illecito fosse ascrivibile al ricorrente.
D’altra parte, il ricorrente si è limitato a riconoscere di aver eseguito interventi di miglioramento igienico-sanitario e di sicurezza, i quali, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, non sono, di per sé, idonei a determinare il ravvisato mutamento di destinazione d’uso.
L’appello è stato, pertanto, accolto.



