Vincolo conformativo e non espropriativo in caso di aree private destinate a verde pubblico, sportive o ricreative.

di 24 Febbraio 2022 Articoli

La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dallo strumento urbanistico ad aree di proprietà privata, non implica l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico e i vincoli di destinazione per attrezzature e servizi, fra i quali rientra ad esempio il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività tra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all’interesse pubblico generale.

L’orientamento consolidato affonda le sue radici nella la sent. Corte Cost. 179 del 1999 che qualificò tali prescrizioni come vincoli “misti” ad iniziativa anche privata, poiché quelle opere d’interesse pubblico possono essere realizzate tramite convenzione anche dal privato. Ne discende che non possa trattarsi di vincolo espropriativo che esclude in radice l’intervento del privato su un’area che verrà acquisita dal comune per finalità pubblicistiche. Soluzione tutta italiana poiché in tal modo il piano “garantisce” un congelamento conformativo delle aree private, ma non assicura la realizzazione effettiva delle opere di urbanizzazione secondaria a favore della città pubblica!

 

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