Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla responsabilità dell’amministrazione derivante dal mancato esercizio del potere di pianificazione del suolo. A seguito della sopravvenuta decadenza di un vincolo di inedificabilità, il titolare dell’area sollecitava a più riprese il Comune a individuare una nuova regolazione urbanistica della medesima. A tal fine, l’amministrazione, seppur tardivamente, adottava quindi una variante urbanistica con la quale, da un alto, reiterava il vincolo di inedificabilità sull’area e, dall’altro, attribuiva al privato, in via compensativa, dei diritti edificatori. Tale variante veniva tuttavia successivamente censurata in sede di approvazione regionale, per la presenza di plurimi profili di illegittimità, determinandosi quindi una definitiva frustrazione dell’aspettativa del privato. Ricostruita nei termini descritti la condotta dell’amministrazione, il giudice amministrativo ha quindi agevolmente ravvisato la sussistenza dei presupposti tipici dell’illecito aquilano di cui all’art. 2043 c.c.: da un lato, la colpa del Comune lesiva dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa, desunta dai noti indici sintomatici di formazione pretoria (es. illegittimità del provvedimento, circostanze in fatto, grado di chiarezza della normativa applicabile….); dall’altro, il nesso di causalità intercorrente fra la condotta colposa dell’autorità e la lesione del bene della vita del privato qui rappresentato dall’interesse a conseguire, per l’effetto delle scelte di pianificazione dell’autorità, l’edificabilità dell’area ovvero un congruo indennizzo conseguente all’eventuale reiterazione del vincolo. Riconosciuta la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione, il Consiglio di Stato ha poi condannato l’amministrazione a quantificare, entro un congruo termine, il risarcimento del danno, assumendo come misura del pregiudizio patito dal privato quei diritti edificatori che il comune avrebbe dovuto attribuire in virtù della variante censurata in sede regionale.