Una recente pronuncia del Consiglio di Stato sul condono edilizio in zona vincolata di Fabio Cusano

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato sul condono edilizio in zona vincolata

di Fabio Cusano

CS_7591_2022

Con la sentenza n. 7591 del 31 agosto 2022, il Consiglio di Stato (VI sez.) ha respinto il ricorso avverso la sentenza del TAR Puglia – Lecce (III sez.), n. 3201 del 30 dicembre 2014 concernente un diniego di condono edilizio.

L’appellante impugnava innanzi al TAR Lecce il provvedimento comunale che rigettava le domande di condono edilizio dal medesimo presentate nel 2004; il provvedimento negava il condono sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la zona nella quale è ubicato l’immobile abusivo è gravata da vincolo panoramico ex L. 29 giugno 1939, n. 1497 imposto con D.M. 1° dicembre 1970 e vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267; (ii) si verte nella fattispecie di cui all’art. 32 c. 27 lett. d D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, giacché l’abuso in questione è stato ultimato in assenza di titolo abilitativo e in difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della commissione dell’abuso, che al momento della presentazione della domanda di condono edilizio; (iii) non è necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 1 c. 39 L. 15 dicembre 2004, n. 308 in quanto l’abuso non può essere sanato stante la sua non conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 32 c. 27 lett. d della L. 326/2003.

La sentenza appellata rigettava il ricorso poiché l’impugnato provvedimento di diniego di condono edilizio si basava su una pluralità di motivi ostativi, autonomamente idonei a sorreggerlo; il TAR Lecce individuava nell’art. 32 c. 27 lett. d della L. 326/2003 il maggior ostacolo all’accoglimento dell’istanza di condono perché le opere abusive erano state realizzate su un’area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

L’appellante ha dedotto che il giudice di prime cure non ha valutato correttamente il rapporto tra le disposizioni contenute nel citato art. 32 c. 27 e la disciplina (espressamente fatta salva) contenuta negli artt. 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. In particolare, parte appellante ha suggerito che le norme del c. 27 sono più restrittive di quelle di cui ai citati artt. 32 e 33.

Il Consiglio di Stato ha dovuto valutare se gli immobili per cui è stato negato il condono siano stati realizzati o meno in zona sottoposta a vincolo, essendo tale circostanza, da sola, sufficiente a giustificare il diniego qui opposto.

L’appellante ha sostenuto che l’operatività dell’art. 32 c. 27 lett. d della L. 326/2003 non possa essere riconosciuta in presenza di vincolo apposto con mero atto amministrativo (il DM 1° dicembre 1970; parte appellante ha sostenuto che la zona non poteva ritenersi vincolata perché il vincolo non era stato imposto con “legge”.

Il Consiglio ha ritenuto il motivo infondato. Difatti, la norma prevede che il vincolo debba essere imposto “sulla base” di una legge statale e non “con” una legge statale. La dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere effettuata con un provvedimento amministrativo e non con una “legge provvedimento”. Dunque, il motivo non può trovare accoglimento perché la zona nella quale sono stati realizzati gli immobili su cui si controverte era sottoposta al vincolo derivante dal citato DM 1° dicembre 1970.

Altresì, il provvedimento impugnato nega il condono non solo perché la zona nella quale è ubicato l’immobile abusivo è gravata da vincolo panoramico ex L. 1497/1939 imposto con D.M. 1° dicembre 1970, ma anche da vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923, anch’esso imposto prima della edificazione del manufatto abusivo in questione. L’appellante nulla ha dedotto in ordine al vincolo idrogeologico che da solo avrebbe giustificato l’adozione del rigetto della domanda di condono e l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

Infine, parte appellante ha proposto una lettura della L. 326/2003 finalizzata all’applicazione dell’art. 32 della L. 47/1985. Tuttavia, il ricorso in appello non potrebbe trovare accoglimento per la mancanza (nel caso in esame) del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo in quanto parte appellante non ha indicato quando questo parere sarebbe stato rilasciato, né ha dedotto (e provato) di aver presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto.

Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.