Se più restrittivo, prevale il PRG rispetto al Piano paesaggistico di Fabio Cusano

Se più restrittivo, prevale il PRG rispetto al Piano paesaggistico sent33107di Fabio Cusano

 

sent33107

Con la sentenza n. 33107 dell’8 settembre 2022, la Corte di Cassazione, III sez. pen., ha sancito che, laddove più restrittivo, il PRG prevale sul Piano paesaggistico.

Secondo i ricorrenti, le disposizioni del Piano del Parco del Cilento – classificanti le aree ricomprese della zona “D”, oggetto di edificazione, quale zona residenziale – devono essere considerate prevalenti sulla qualificazione attribuita dal PRG alla medesima zona come agricola.

Tuttavia, richiamando una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 18 maggio 2021, n. 3864), la Cassazione ha ribadito che il PRG può prevalere se è più restrittivo, nonostante sia sotto-ordinato al Piano paesaggistico.

La Cassazione ha sancito che “se ai sensi dell’art. 145 c. 3 del D.Lgs. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)”, poiché “se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (art. 145 c. 3 del D.Lgs. 42/2004), non vi è alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell’ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato (Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32)”.

Dunque, laddove il PRG contrasti il Piano paesaggistico, quest’ultimo prevale non tanto per le sue prescrizioni quanto per gli interessi tutelati dallo stesso; laddove, invece, il PRG tuteli anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto al Piano paesaggistico, il primo è da considerarsi prevalente su quest’ultimo (Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).

Quindi, per la Cassazione lo strumento di pianificazione urbanistica è prevalente sul piano paesaggistico atteso che, nel caso di specie, il primo aveva classificato l’area oggetto di edificazione come agricola in maniera più restrittiva del secondo.