Sullo scostamento dagli standard minimi, di Fabio Cusano

Con sentenza 18 dicembre 2023, n. 10965, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha ribadito che il sovradimensionamento degli standard minimi di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444, se sufficientemente contenuto, non necessita di una apposita giustificazione urbanistica, rientrando nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione la possibilità di scostamento dagli stessi. In questo senso, le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono date dal superamento degli standards minimi di cui al citato D.M. 1444/1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, dalla lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

L’appello è rivolto avverso il paragrafo 3.3 della sentenza di primo grado che ha annullato la delibera di approvazione del PGT nella parte in cui avrebbe prescritto una cospicua dotazione di aree standard, pari al 55% della superficie complessiva del compendio, «rispetto alla previsione di legge (stabilita in non meno del 10% della superficie destinate agli insediamenti industriale o assimilati).»

Da ciò discenderebbe l’illegittimità della previsione del PGT per violazione dell’art. 5 del d.m. n. 1444 del 1968.

Di per sé la previsione della sovrabbondanza del fabbisogno degli standard non è illegittima, purché sia congruamente motivata; secondo il T.a.r. gli atti del PGT non offrono questa motivazione con conseguente annullamento della specifica prescrizione.

Secondo la prospettazione dell’appellante il PGT, fatta salva l’osservanza del limite minimo della dotazione standard per la residenza che, comunque, può essere motivatamente elevato, è autonomo nello stabilire il fabbisogno della dotazione dello standard senza dover partire dai minimi del d.m. n. 1444 del 1968 “con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree” (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2019, n. 183).

Il T.a.r. avrebbe arbitrariamente preso come riferimento solo la destinazione industriale in senso stretto, ma questa sarebbe una operazione decontestualizzata poiché sono previste anche destinazioni commerciali (sino al livello della media struttura di vendita) e terziarie di qualsiasi genere.

Il motivo è infondato.

Il Collegio condivide e richiama l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il sovradimensionamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, se sufficientemente contenuto, non necessita di una apposita giustificazione urbanistica, rientrando nell’ambito della discrezionalità della Amministrazione la possibilità di scostamento dagli stessi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6326; id., 4 dicembre 1998, n. 1732).

In questo senso, le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, sono date dal superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, dalla lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. Sez. IV, 8 maggio 2017 n. 2089).

Nel caso in esame, poiché lo scostamento non appare “sufficientemente contenuto” e supera gli standards minimi previsti dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 avrebbe necessitato di un apparato motivazionale più forte di quello recato dalle previsioni del PGT inerenti alla specifica area in esame.

Rimane salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi con adeguata motivazione.

Conclusivamente, alla luce delle suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto con conferma del capo di accoglimento della sentenza impugnata.