Sull’impugnazione del PRG, di Fabio Cusano

Con sentenza 23 gennaio 2024, n. 223, il TAR Sicilia, Palermo (sez. III), ha ribadito che il carattere di piena autonomia fra gli atti di adozione e di approvazione del P.R.G. comporta la possibilità di un’impugnativa anche successiva dell’atto di approvazione, a ciò non ostando la circostanza per cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la delibera di adozione risulti ex se impugnabile; l’impugnazione dell’adozione del Piano Regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell’atto di adozione del P.R.G. comporti ex se preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano.

La convenzione di lottizzazione, compatibile con il previgente PRG, era stata approvata con delibera consiliare; nelle more, però, con delibera commissariale veniva adottato il nuovo PRG; il suddetto piano regolatore, nei termini in cui era stato adottato, risultava incompatibile con la previsione di lottizzazione approvata; non di meno, in sede regionale non si adottava alcuno specifico provvedimento approvativo; il Comune prendeva atto della formazione del silenzio-assenso sul P.R.G.

Tanto chiarito, si osserva anzitutto che la giurisprudenza osserva che “La mancata espressa adozione di provvedimenti, da parte dell’assessorato al territorio ed all’ambiente, nel termine di 270 gg., ovvero nel termine di 180 gg. dalla presentazione del piano, nel caso in cui in precedenza il piano regolatore sia stato restituito per la parziale rielaborazione, ai sensi dell’art. 4 comma 9 l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71 e dell’art. 6 comma 1 l. reg. Sicilia 12 gennaio 1993 n. 9, determina l’esecutività dello strumento urbanistico a norma dell’art. 19 comma 1 l. reg. Sicilia n. 71 cit., mentre nel termine di ulteriori 270 gg. comporta l’approvazione del piano con provvedimento tacito” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7.4.2000, n.548); nel caso controverso, in difetto di specifica approvazione delle osservazioni da parte dell’Amministrazione regionale il Piano definitivamente vigente è da intendersi quello adottato, risultando le osservazioni, quantunque ritenute accoglibili dal Comune, tamquam non essent; a tal proposito, infatti, il precitato art. 4 della l.r. n. 71/1978 prevede un iter specifico perché le osservazioni possano emendare il Piano (ossia la comunicazione da parte della Regione delle determinazioni al Comune, adozione delle proprie controdeduzioni dal Comune, emanazione del decreto regionale di approvazione con introduzione d’ufficio delle modifiche ritenute accoglibili, con restituzione del piano e rielaborazione dello stesso da parte del Comune, ritrasmissione alla Regione ed adozione delle determinazioni conclusive) mancando le quali (in primis un’espressa valutazione della Regione sulle osservazioni accoglibili e la conseguente rielaborazione del Piano da parte del Comune e successiva riapprovazione della Regione) la mera inerzia non può che riferirsi, come nella fattispecie, al piano per come adottato dal Comune (come correttamente osservato dalla Regione).

In tale ottica, peraltro, la deliberazione consiliare (a prescindere dalla correttezza o meno del richiamo alla valenza costitutiva della presa d’atto) con la quale il consiglio comunale ha approvato di “prendere atto dell’efficacia del PRG, del regolamento edilizio, delle N.T.A., della localizzazione delle osservazioni e della visualizzazione delle osservazioni accoglibili del Comune” non può intendersi come approvazione di un documento diverso da quello già adottato e su cui è maturato il silenzio-assenso.

Né a conclusioni diverse può riferirsi il riferimento alla “localizzazione delle osservazioni”, la cui indicazione risulta del tutto neutra e, ovviamente, inidonea ad innovare il Piano così come cristallizzato con il silenzio-assenso (anche perché, si ribadisce a tutto concedere, in base alla disciplina vigente sarebbe comunque necessaria una rielaborazione complessiva del documento, alla luce delle osservazioni e una successiva “staffetta” presso la Regione, che non è dato rinvenire -né avrebbe potuto, stante la maturazione del silenzio-assenso, nel provvedimento in questione).

In sostanza, essendo certo che, al momento dell’adozione del nuovo P.R.G. e delle relative N.T.A. con applicazione delle relative misure di salvaguardia, la convenzione di lottizzazione in discussione non era stata approvata, non è dubitabile l’incompatibilità della stessa con il nuovo P.R.G., non valendo il regime derogatorio dell’art. 52 delle N.T.A.

Peraltro, considerata la giurisprudenza per cui “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata – nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo – dalle altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull’osservanza di canoni estetici; sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.): mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione. Anche il piano strutturale può dispiegare effetti di diretta conformazione della proprietà con riguardo a quelle disposizioni che rientrano nel regime di salvaguardia vigente fino alla approvazione del regolamento urbanistico” (T.A.R. Toscana, Sez. III, 20/11/2017, n.1414) ed anche a considerare la giurisprudenza per cui “Il carattere di piena autonomia fra gli atti di adozione e di approvazione del P.R.G. comporta la possibilità di un’impugnativa anche successiva dell’atto di approvazione, a ciò non ostando la circostanza per cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la delibera di adozione risulti ex se impugnabile; l’impugnazione dell’adozione del Piano Regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell’atto di adozione del P.R.G. comporti ex se preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9.8.2022, n.11119), parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente proporre doglianze specifiche avverso il nuovo Piano regolatore, costituente in sé fonte della lesione dei propri interessi.

In conclusione, non sussistono i presupposti per ritenere accoglibile la domanda dei ricorrenti, né sussistono ab imis i presupposti perché il Comune sia obbligato alla stipula della convenzione di lottizzazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.