Con sentenza del 23 maggio 2023, n. 5104, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha sancito che nel caso in cui non vengano dedotti vizi propri degli atti oggetto di impugnativa, bensì censure relative all’assetto urbanistico di un’area e al pregiudizio ambientale che si produrrebbe qualora il progetto acquisito tramite gara dovesse essere approvato, deducendo una lesione riguardante “l’interesse ad una buona qualità dell’aria, alla fruibilità del verde pubblico ed alla tranquillità di quartiere”, riconducibile ad una variante al PRG, presupposto necessario ai fini dell’insediamento delle opere, ancora in corso di progettazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse poiché la lesione dedotta dai ricorrenti non è ancora concretamente ipotizzabile.
Oggetto del contendere è il concorso di progettazione per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. La gara indetta dall’Agenzia del Demanio è finalizzata ad acquisire il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore al quale affidare la progettazione definitiva del primo lotto, di proprietà dello Stato. In precedenza, era stato acquisito lo studio di inserimento urbanistico, il quale rappresenta l’elemento di sintesi e d’integrazione delle indagini ambientali (su terreni, sottosuolo e vegetazione), delle analisi del quadro legislativo e dei vincoli e del contesto insediativo, socio-economico e della mobilità in cui si inserisce l’area oggetto di intervento.
Ad avviso del Consiglio, il TAR ha correttamente dichiarato il ricorso di un Comitato cittadino inammissibile per carenza di interesse, sul rilievo che gli odierni appellanti non hanno dedotto vizi propri degli atti oggetto di impugnativa, bensì censure relative all’assetto urbanistico dell’area e al pregiudizio ambientale che si produrrebbe qualora il progetto acquisito tramite gara, sulla base degli indirizzi forniti ai concorrenti, dovesse essere approvato.
La lesione dedotta riguarda “l’interesse ad una buona qualità dell’aria, alla fruibilità del verde pubblico ed alla tranquillità di quartiere” ed è riconducibile alla variante al PRG, presupposto necessario ai fini dell’insediamento delle opere di cui trattasi, ancora in corso di progettazione.
In definitiva, fino al momento dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera da parte del Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, la lesione dedotta dai ricorrenti non è concretamente ipotizzabile.
Giova ricordare che il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., non può operare alcun sindacato su poteri non ancora esercitati poiché in tal modo verrebbe a condizionare le attribuzioni istituzionali delle Amministrazioni competenti, in violazione del principio di separazione dei poteri.
Va infine evidenziato che la sopravvenuta aggiudicazione della gara per l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica non concretizza ancora alcuna lesione rispetto all’interesse ambientale di cui essi si affermano titolari, trattandosi di attività endoprocedimentale, finalizzata al successivo esame in sede di Conferenza di servizi. Allo stesso modo, anche la nota del Commissario straordinario del 23 dicembre 2022, con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprova che l’approvazione del progetto di fattibilità è tuttora in itinere. Infatti, secondo l’art. 9, comma 2, del d.l. n. 121 del 2021, “Gli esiti della valutazione ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi” finalizzata all’approvazione dell’opera da parte del Commissario.
In definitiva, il Consiglio ha respinto l’appello.