Sull’annullamento del permesso di costruire, di Paolo Urbani

Il TAR Campania, Napoli, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 433 ha ribadito che l’art. 21-nonies, L. 241/1990, comma 2-bis prevede che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi previsto dal comma 1 del medesimo articolo. A tal fine hanno rilievo anche le dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio, quale la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato. Infatti, l’area di intervento viene individuata in modo del tutto autonomo dalla parte privata e, dunque, l’onere di clare loqui, in merito alla sua esatta collocazione ed al suo inquadramento urbanistico incombe soprattutto in capo al privato.