L’ordine di demolizione deve essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza, di Paolo Urbani

La Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2023, n. 4758 ha affermato che l’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall’art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, anche se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un precedente abuso edilizio dichiarato estinto per prescrizione ed in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza.