Sulla tardività dell’ordine di demolizione di Fabio Cusano

TAR_NA_8153_2022

Con la sentenza 30 dicembre 2022, n. 8153, il TAR Campania-Napoli, sez. II, ha dichiarato che l’inerzia della P.A. protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto, è legittima l’ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, anche se il titolare attuale dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata in seguito ai sopralluoghi compiuti dalla Polizia Locale dai quali è emersa la realizzazione di varie opere in assenza di permesso di costruire. In particolare, si tratta di opere per le quali sono state presentate istanze di condono ai sensi della L. 724/1994 e ai sensi della L. 326/2003, entrambe definite con provvedimento di diniego.

Ad avviso del TAR, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

La giurisprudenza, anche di questo TAR, è consolidata nell’affermare che l’inerzia della P.A. protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto, è legittima l’ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, anche se il titolare attuale dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 16/09/2022, n. 5790; v. inoltre: TAR Napoli, sez. II, n. 1739/2022; Consiglio di Stato, sez. II, 20/07/2022, n. 6373).

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Il provvedimento impugnato infatti è sufficientemente e adeguatamente motivato in quanto contiene la dettagliata descrizione degli abusi realizzati.