Sui soggetti destinatari dell’ordine di demolizione di Fabio Cusano

TAR_RM_1652_2023

Con la sentenza 30 gennaio 2023, n. 1652, il TAR Lazio-Roma, sez. II stralcio, ha affermato che l’ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l’individuazione del proprietario tra i soggetti onerati a rimuovere l’irregolarità. Nell’impartire l’ordine di ripristino l’amministrazione non è dunque tenuta ad effettuare alcun accertamento in ordine alla responsabilità del proprietario ma può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo degli interventi e ad ordinarne la rimozione al proprietario anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia. Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell’abuso e anche se estraneo alla commissione dell’abuso stesso.

Il Comune ingiungeva al proprietario dell’immobile (odierno ricorrente) la demolizione di opere abusive realizzate sull’area di proprietà, costituite da variazioni essenziali non autorizzate su di un edificio ad uso residenziale, tra cui principalmente l’ampliamento della superficie abitabile tramite la chiusura di un portico e di un balcone coperto.

Ad avviso del TAR, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo il ricorrente evidenzia che la responsabilità dei lavori abusivi sarebbe imputabile ai precedenti proprietari da cui l’immobile è stato acquistato tramite asta giudiziaria bandita in una procedura esecutiva immobiliare; gli unici responsabili per le opere abusive, realizzate nel corso dell’esecuzione immobiliare stessa, sarebbero gli esecutati, nei quali andrebbero identificati i soli destinatari legittimi dell’ordine di ripristino.

La censura è infondata.

Il provvedimento correttamente rinviene tra i destinatari dell’ordine l’attuale proprietario dell’immobile posto che l’ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l’individuazione del proprietario tra i soggetti onerati a rimuovere l’irregolarità (cfr., per il principio, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17.10.2017, n. 9).

Nell’impartire l’ordine di ripristino l’Amministrazione non è dunque tenuta infatti ad effettuare alcun accertamento in ordine alla responsabilità del proprietario ma può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo degli interventi e ad ordinarne la rimozione al proprietario anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia (cfr. da ultimo TAR Lazio n. 3897/2022, TAR Campania Napoli n. 1541/2022).

Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione in esame può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell’abuso e anche se estraneo alla commissione dell’abuso stesso; ciò in quanto l’abusività dell’opera è una connotazione di natura reale: segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l’effetto che il ripristino della situazione legittima è, di regola, atto dovuto e prescinde dalla coincidenza del proprietario con l’autore dell’abuso medesimo.

Con il secondo motivo di gravame si deduce che l’ingiunzione avrebbe dovuto essere previamente indirizzata ai responsabili dell’abuso.

La censura è infondata.

Il proprietario è soggetto onerato a pieno titolo e in via principale alla rimozione dell’abuso edilizio in ragione della natura reale dello stesso. Di conseguenza non ha rilevanza l’eventuale omissione nell’esercizio di analogo potere, da parte dell’Amministrazione, nei confronti dei responsabili delle opere contestate.

Tanto premesso, il ricorso va rigettato.