Sulla legittimazione a presentare domanda di accertamento di conformità in sanatoria di Giuseppe Marletta

T.A.R. Toscana, Sez. III, 3 maggio 2022, n. 606

TAR TOSCANA_606/2022

 

Nella Sentenza in commento il T.A.R. Toscana si occupa dei presupposti soggettivi per la presentazione di una domanda di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Come noto, infatti, la legge e la giurisprudenza consentono che l’istanza di accertamento di conformità sia presentata dal proprietario dei beni interessati dall’abuso, dagli autori dello stesso, oppure dai soggetti che abbiano una relazione qualificata con il bene.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva richiesto la sanatoria di un solaio di copertura di una chiostra interna, realizzato senza titolo da un altro soggetto, controinteressato, il quale aveva, invece, autodenunciato tale irregolarità avendo interesse alla demolizione del manufatto abusivo.

Nonostante la ricorrente avesse una relazione diretta con il bene in questione, utilizzando il solaio come terrazza pertinenziale del proprio appartamento, e nonostante lo stesso fosse ancorato alle mura perimetrali interne alla chiostra, di proprietà condominiale, tuttavia, ciò non basta, secondo il Collegio giudicante, a configurare un diritto di proprietà esclusivo in capo alla stessa. Di talché, il proprietario controinteressato rimane l’unico titolare del potere di disposizione sul bene, mentre la ricorrente non può ritenersi legittimata a presentare l’istanza di sanatoria del solaio per ottenerne la regolarizzazione ex post e la sua conservazione, in presenza di una sua palese opposizione.