Divieto di consumo di suolo in attesa dell’approvazione del piano di recupero urbanistico di cui all’art. 29 della l. n. 47/1985 di Giuseppe Marletta.

Divieto di consumo di suolo in attesa dell’approvazione del piano di recupero urbanistico di cui all’art. 29 della l. n. 47/1985 di Giuseppe Marletta.

Sentenza T.A.R. Lazio, Sez. IIquater, 12 maggio 2022, n. 5917

Con la sentenza in commento, il T.A.R. Lazio ha verificato la legittimità di un diniego di fattibilità edilizio-urbanistica, avente ad oggetto l’opportunità di una nuova costruzione con aumento di cubatura, in una zona classificata dal P.R.G. vigente come C3R – Zona di recupero, nel caso in cui lo strumento urbanistico attuativo indicato dalla legge n. 47/1985 non sia stato ancora adottato dall’Amministrazione comunale.

Come noto, l’art. 29 della citata l. n. 47/1985 ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di disciplinare con proprie leggi la “formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale”. La Regione Lazio ha dato attuazione alla suddetta delega legislativa con l’art. 9 della L.R. 8 novembre 2004, n. 12.

In sostanza, il piano di recupero è uno strumento urbanistico attuativo di tipo “riparatorio”, finalizzato a garantire il “recupero urbanistico” di un’area degradata colpita da più o meno estesi fenomeni di edilizia spontanea ed incontrollata. Il piano prevede diversi interventi di rivitalizzazione del comprensorio urbano: innanzi tutto, la realizzazione di un’adeguata dotazione di opere di urbanizzazione (primaria e secondaria); in secondo luogo, la verifica della compatibilità degli interventi abusivi con eventuali vincoli di varia natura esistenti nel territorio; ed infine, la possibilità di un razionale inserimento dei singoli insediamenti nel territorio e nel contesto urbano.

La questione posta all’attenzione del Collegio ha riguardato i casi in cui tali piani di recupero non siano stati ancora adottati dall’Amministrazione comunale. Ci si è chiesti, infatti, se nelle zone già “completamente” urbanizzate fosse possibile derogare all’obbligo di adozione di un tale strumento attuativo, e realizzare così nuove costruzioni con aumento di cubatura.

Sul punto, il T.A.R. Lazio esclude radicalmente la legittimità di un’ulteriore edificazione in zona C3R, in mancanza del piano di recupero previsto in sede di pianificazione generale.

È stato evidenziato, infatti, come, sul piano formale, il rilascio del permesso di costruire in assenza dello strumento urbanistico attuativo, rappresenti una deroga eccezionale alla regola generale e imperativa, scolpita dall’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che tale strumento attuativo sia divenuto perfetto ed efficace. Una possibile ragione per il venir meno di quest’obbligo sarebbe, in generale, la presenza nell’area da edificare di tutte le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) previste dagli strumenti urbanistici, le quali, nel caso di specie, tuttavia, risultavano “totalmente assenti”.

Sul piano sostanziale, invece, non sarebbe comunque possibile procedere ad ulteriori interventi di edificazione, dal momento che verrebbe inevitabilmente compromesso lo scopo del piano di recupero, che è quello di attuare uno sviluppo programmato del territorio sotto l’aspetto urbanistico, ambientale e paesistico. Devono essere, pertanto, scongiurati tutti gli interventi di edilizia disordinata e disomogenea, che rischierebbero di compromettere ulteriormente tali obiettivi urbanistici

SENTENZA TAR LAZIO_202205917