Sulla cessione di cubatura di Fabio Cusano

Cons. Stato 10085 2022

Con la sentenza n. 10085 del 16 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha affermato che il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica; dunque, i fondi devono (i) essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e omogeneità edificatoria e (ii) avere identico indice di fabbricabilità originario.

In particolare, l’appellante esponeva di avere presentato al Comune una DIA per la ristrutturazione di un edificio e per il rilascio di un permesso di costruire per l’ampliamento dei locali. Accertato che i lavori erano già in corso, il Comune ne ordinava la sospensione.

Il ricorrente presentava al Comune una richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia; tuttavia, l’ente locale respingeva definitivamente la richiesta di permesso in sanatoria. Impugnato il provvedimento di diniego, il TAR Napoli dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.

Avverso la sentenza del TAR, il ricorrente ha presentato appello, deducendo che era urbanisticamente irrilevante lo spostamento della volumetria operata nell’ambito della stessa sagoma di fabbricato, insistente su più zone omogenee diverse ma confinanti tra loro.

Ad avviso del Consiglio, la censura non è fondata. Il Tar ha correttamente osservato come fosse da escludere che lo spostamento della volumetria potesse avvenire in relazione a fondi appartenenti a zone omogenee diverse in quanto ciò altererebbe gli standard fissati in generale dallo strumento urbanistico e renderebbe i privati veri e propri arbitri della distribuzione delle costruzioni sul territorio, ancorché ciò – come nel caso di specie – riguardi un unico fabbricato localizzato per una porzione in una zona e per una porzione in un’altra. In caso contrario ne resterebbe snaturata la delimitazione delle zone urbanistiche e sottratta all’una la quota di densità edilizia in tal modo arbitrariamente assegnata all’altra; si tratterebbe, insomma, di un espediente con cui il privato, edificando al confine di più zone, vanificherebbe le scelte dell’ente pianificatore attraverso la manipolazione delle previsioni dello strumento urbanistico.

Il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e omogeneità edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario.

Se così non fosse, sarebbe evidente il pregiudizio per l’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici. Il pregiudizio sarebbe ancora più manifesto ove fosse consentita la cessione di cubatura fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica o diverso indice di edificabilità; infatti, è evidente che – ove fosse consentito l’asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, o avente una diversa destinazione – le esigenze di pianificazione urbanistica che presiedono la scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, o la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte.

Conseguentemente il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.