Sul dissenso costruttivo della soprintendenza nelle autorizzazioni paesaggistiche di Fabio Cusano

TAR Roma 3631 2023

Con la sentenza n. 3631 del 6 marzo 2023, il TAR Roma, sez. II quater, ha ribadito che la Soprintendenza non può emettere un diniego all’intervento edilizio senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. Tale diniego si pone, infatti, in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica. La tutela del preminente valore del paesaggio non deve infatti necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio.

Il Comune ha impugnato il parere negativo di compatibilità paesaggistica adottato, ai sensi dell’art. 146 comma 5 D.lgs. n. 42/2004, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti avuto riguardo al progetto delle opere di urbanizzazione primaria, relativo ad un Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare.

Nel merito, ad avviso del TAR, il ricorso è fondato, avuto esclusivo riguardo alla domanda di annullamento dell’impugnato parere negativo e, in parte qua, deve essere accolto.

La Soprintendenza non avrebbe potuto limitarsi a denegare la compatibilità paesaggistica delle singole opere di urbanizzazione (il c.d. quomodo), senza preliminarmente evidenziare, in fase procedimentale, le modifiche progettuali funzionali a renderle coerenti con i valori di zona.

Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui non è possibile emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili.

Tale diniego si pone, infatti, «in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» (così TAR Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; TAR Toscana, sez. II, 21/03/2022, n. 353).

In conclusione, il ricorso è fondato e ne consegue l’annullamento del parere negativo di compatibilità paesaggistica adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in conformità alle statuizioni di cui alla presente decisione.