Sul dies a quo dal quale decorre il termine di ultimazione dei lavori di Fabio Cusano

CS_3823_2023

 

Con la sentenza n. 3823 del 17 aprile 2023, il Consiglio di Stato (sez. VII) ha ribadito che il dies a quo dal quale decorre il termine di ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all’esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l’istante edotto circa l’adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso.

Parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Firenze che ha respinto il ricorso da questa proposto per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del Dipartimento del Governo del Territorio – Sezione Gestione del Territorio del Comune di Pisa, con il quale è stata rigettata la domanda di condono edilizio avente a oggetto la sanatoria per il cambio d’uso da soffitta a civile abitazione, relativamente alla sua unità immobiliare sita in Marina di Pisa, ritenendo conseguentemente prive di validità anche le autorizzazioni ambientali.

Ad avviso del Consiglio, l’appello è in parte fondato per le ragioni che seguono.

Il TAR ha affermato che il termine decadenziale di inizio e ultimazione dei lavori decorre dalla data di rilascio del titolo abilitativo. L’appellante deduce che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto dare prova della data di comunicazione o notifica del provvedimento, essendosi limitata, invece, a produrre soltanto la copia del provvedimento autorizzativo e la lettera di invito al ricorrente di provvedere al suo ritiro presso gli uffici comunali, senza alcuna prova di avvenuta consegna o dell’effettivo ritiro.

Tale doglianza è stata ritenuta meritevole di accoglimento.

In ordine all’efficacia temporale e alla decadenza del permesso di costruire, giova evidenziare che l’art. 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dispone esplicitamente che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo”, dovendosi intendere quale data per l’inizio del decorso del termine decadenziale non quella di “mera” adozione dell’atto, bensì quella della materiale consegna del provvedimento autorizzativo, all’esito di comunicazione all’interessato.

Invero, il permesso di costruire, quantomeno ai fini del decorso del suddetto termine, può essere considerato alla stregua di un provvedimento amministrativo recettizio che postula l’avvenuta comunicazione ai diretti interessati, non potendo ritenersi sufficiente, ai fini della sua esistenza, la mera data di emanazione dell’atto (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4126; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 febbraio 2016, n. 666).

Sul punto, si evidenzia che l’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, subordina l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati alla comunicazione dello stesso al destinatario, atteso che, in assenza della predetta conoscenza, l’atto, seppure validamente costituito, risulterebbe inidoneo a produrre l’effetto giuridico voluto.

Seppure, infatti, il permesso di costruire non è un titolo limitativo della sfera giuridica del privato, e anzi costituisce un atto ampliativo della stessa, la suindicata regola deve essere applicata a quelli che sono effetti negativi sanciti previsti nell’ambito del provvedimento ampliativo, come nel caso delle decadenze connesse all’inizio dei lavori assentiti, stante l’illogicità di far decorrere i termini di decadenza dall’adozione di un provvedimento che non è stato portato a conoscenza del destinatario. Il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento dell’emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all’interessato e che questo abbia materialmente provveduto a ritirarlo; solo limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21/11/2016, n. 5396; Consiglio di Stato sez. IV, 21/12/2015, n. 5791).

Di conseguenza non può ritenersi che la scadenza dei termini per l’esecuzione dei lavori possa decorrere dalla data di rilascio del titolo, in quanto l’effetto pregiudizievole derivante dalla decadenza conseguente al mancato inizio dei lavori nel termine prescritto dal titolo autorizzatorio, postula l’avvenuta conoscenza del permesso di costruire nei confronti del destinatario, atteso che lo stesso è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento della sua emanazione soltanto qualora risulti ampliativo della sfera giuridica del richiedente (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 21 dicembre 2015, n. 5791).

Quindi, diversamente da quanto argomentato dal giudice di primo grado, il dies a quo dal quale decorre il termine di ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all’esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l’istante edotto circa l’adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso (ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV, 3 gennaio 2023, n. 103; Consiglio di Stato, sezione IV, 23 novembre 2018, n. 6628; Consiglio di Stato, sezione IV, 3 aprile 2018, n. 2082).

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la lettera di invito al ritiro del permesso presso gli uffici comunali, versata in atti, non può essere considerata alla stregua di una prova incontrovertibile circa l’avvenuta consegna del titolo, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto allegare la prova attestante l’effettiva conoscenza del provvedimento abilitativo, dal quale sarebbe poi decorso il termine di decadenza dallo ius aedificandi.