L’interesse a ricorrere avverso il permesso di costruire in sanatoria di Paolo Urbani

CS_4173_2023

 

Con la sentenza n. 4173 del 26 aprile 2023, il Consiglio di Stato (sez. VI) ha ribadito che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Il Comune di Asti ha rilasciato all’appellante i permessi “a sanatoria” per le opere abusive consistenti, rispettivamente, nella realizzazione di strutture pertinenziali alla residenza: locali ricovero animali domestici e nella realizzazione di recinzioni.

Alcuni proprietari di immobili confinanti con i terreni di proprietà della appellante hanno impugnato tali atti dinanzi al TAR Piemonte che ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i tre permessi in sanatoria.

Di talché l’originaria resistente ha interposto il presente appello.

Ad avviso del Consiglio, l’appello è fondato e va accolto con specifico riferimento alla doglianza di rito, secondo cui i ricorrenti non avrebbero mai neppure allegato l’interesse ovvero il concreto vantaggio che potrebbe loro derivare dalla demolizione di opere di modesta consistenza ed impatto, quali recinti e ricoveri per animali domestici e relative recinzioni, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell’interesse ad agire.

In proposito, infatti, è medio tempore intervenuta la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 dicembre 2021, che si è pronunciata sulla questione della sufficienza del requisito della vicinitas, inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, a fondare insieme la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione di annullamento di titoli edilizi altrui.

In proposito, per quanto di specifico interesse in questa sede, l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 ha formulato i seguenti principi di diritto:

Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato”;

L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso”;

L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.”.

Nella fattispecie in esame, se i ricorrenti hanno attestato in primo grado la sussistenza del requisito della vicinitas, avendo affermato di essere proprietari di immobili confinanti con i terreni di proprietà della appellante, non hanno parimenti provato la sussistenza dell’interesse al ricorso. Infatti, nulla hanno indicato in proposito nel ricorso proposto dinanzi al TAR Piemonte.

Pertanto, il ricorso originario era infondato.