Con la sentenza n. 2475 del 26 settembre 2022, il TAR Campania – Salerno ha ribadito che la nozione di volume tecnico corrisponde ad un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere – senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta – impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.
I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.
Conseguentemente, nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato ad ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza.
Per l’identificazione della nozione di “volume tecnico” assumono valore tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa, e dall’altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Nel caso in esame, l’opera è stata ottenuta dalla chiusura di pareti e solaio con creazione di un terrazzo, cioè di un nuovo volume ed una nuova superficie suscettibili di autonoma utilizzazione e, come tale, soggetto agli oneri. In altri termini, la chiusura della rampa scale ha determinato la creazione di nuovi volumi e superfici (un terrazzo) suscettibili di autonoma utilizzazione e, come tali, non considerabili alla stregua di volume tecnico o accessorio.
Tanto premesso, difettando l’opera delle suddette caratteristiche, il TAR ha respinto il ricorso.