Sulla ristrutturazione degli immobili demoliti di Fabio Cusano

TAR Umbria 723 2022

Con la sentenza n. 723 del 1° ottobre 2022, il TAR Umbria ha ribadito che il concetto di ristrutturazione è applicabile anche all’edificio che non esiste più, ma di cui si rinvengono resti sul territorio e di cui si può ricostruire la consistenza originaria con un’indagine tecnica. L’accertamento della consistenza iniziale del manufatto demolito o crollato deve fondarsi su dati certi ed obiettivi che consentano di delineare, con un sufficiente grado di sicurezza, gli elementi essenziali dell’edificio diruto.

È necessario, quindi, per qualificare l’intervento come ristrutturazione, che l’originaria consistenza dell’edificio sia individuabile sulla base di riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili. Ove invece non sia possibile l’individuazione certa di tali connotati essenziali del manufatto originario, l’intervento di ricostruzione è qualificato come nuova edificazione.

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di costruire per opere di ristrutturazione edilizia consistenti nella ricostruzione dell’immobile crollato e/o demolito ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. d della L.R. 1/2015. L’Amministrazione comunale comunicava al ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, rilevando che l’intervento non sia definibile come ristrutturazione edilizia ex art. 7 c. 1 lett. d della L.R. 1/2015 poiché non è possibile desumere in maniera inequivocabile ed oggettiva la preesistente consistenza del fabbricato crollato. Non avendo il ricorrente presentato osservazioni, il Comune ha espresso il diniego al rilascio del titolo edilizio in quanto la ricostruzione dell’ingombro volumetrico del fabbricato indicata nelle tavole grafiche progettuali è stata eseguita sulla base di elementi che non dimostrano inequivocabilmente ed oggettivamente la preesistente consistenza del manufatto da ricostruire.

Altresì il TAR ha ritenuto che i richiamati presupposti siano insussistenti, respingendo pertanto il ricorso.