L’ordine di demolizione deve essere notificato a tutti i comproprietari ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di Fabio Cusano

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Con la sentenza n. 2898 del 22 marzo 2023, il Consiglio di Stato (sez. VI) ha ribadito che affinché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Tale impostazione risponde ai principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale in quanto non è possibile fondare l’irrogazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest’ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l’inosservanza.

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro l’ordinanza di demolizione del Comune di San Giuseppe Vesuviano, contro il provvedimento che dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza e contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria proposta ai sensi degli artt. 36 e 37 DPR 380/2001.

L’appellante precisa di essere comproprietario del bene ma di non essere stato destinatario dell’ordine di demolizione. Siccome non era autore dell’abuso, non poteva in tale veste essere destinatario dell’acquisizione al patrimonio, considerata la natura sanzionatoria di tale misura. L’appellate lamenta la violazione dell’art. 31 DPR 380/01 ed in particolare del comma 3.

La difesa dell’Amministrazione evidenzia come sul Comune non incombeva alcun onere istruttorio dal momento che in materia di demolizione, la figura del responsabile dell’abuso non si identifica solo in colui che ha eseguito l’opera, ma si riferisce anche a chi ne ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione ripristinando, così, l’ordine violato. Nel caso di specie l’appellante sarebbe stato a conoscenza di tutti gli atti notificati a suo padre, per cui la sentenza del Giudice di prime cure statuisce che la proposizione del ricorso da parte dei figli dimostrerebbe inequivocabilmente la loro piena consapevolezza dell’esistenza e dell’esatto contenuto di tali atti. Secondo il Comune appellato, l’appellante, per essere considerato estraneo ai fatti, avrebbe dovuto dimostrare di non avere o avere avuto la disponibilità del bene; non avendo fornito una prova siffatta, lo si dovrebbe ritenere corresponsabile dell’abuso.

Ad avviso del Consiglio, l’appello è fondato.

Per pacifica giurisprudenza affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell’irrogazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale, all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest’ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l’inosservanza. Con la sanzione dell’acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati, per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642).

È stato altresì precisato che perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DPR n. 380 del 2001 (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008).

Orbene, nel caso specifico è provato dall’appellante e nemmeno contestato dal Comune appellato che all’appellante non sono state notificate le ordinanze a mezzo del quale si dichiarava l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile sul quale erano state compiute le opere abusive, per inottemperanza all’ingiunzione a demolire, essendo gli stessi stati notificati tutti solamente al padre dell’odierno appellante.

In conclusione, atteso che l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla (tra gli altri, Consiglio di Stato, , Sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6190; Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 179 ), affinché sussista la “duplice condotta” è necessaria la conoscenza dell’ordine di demolizione, conoscenza che nel caso concreto, per quanto attiene la posizione dell’appellante, non sussisteva o comunque non è provata, e con essa l’imputabilità della sua inosservanza.