Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, fermo restando il loro rilievo di apporto collaborativo, non possono assurgere a causa di specifiche aspettative di Giuseppe Marletta

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, fermo restando il loro rilievo di apporto collaborativo, non possono assurgere a causa di specifiche aspettative di Giuseppe Marletta

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31 maggio 2022, n. 4416.

sentenza 4416/22

 

La questione oggetto del presente contenzioso riguarda una disposizione del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Bologna, che ammette all’interno di una fascia qualificata “Ambiti Pianificati Consolidati per Infrastrutture”, solo interventi edilizi sull’esistente a parità di volume e superficie e interventi di rimboschimento sulle parti non edificate, a fini di mitigazione e compensazione degli impatti delle infrastrutture.

L’appellante aveva presentato le proprie osservazioni all’interno del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), consigliando, in un’ottica collaborativa, di favorire interventi per la realizzazione di manufatti per il ricovero di camper, dal momento che l’area in questione era utilizzata spontaneamente da più di 40 anni per il rimessaggio di camper.

In un primo momento, il Comune non aveva accolto la presente osservazione considerandola non pertinente con l’oggetto del piano, il quale, come noto, non può intervenire a trasformare l’esistente, ma si limita esclusivamente a recepire i cosiddetti vincoli sovraordinati derivanti dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale.

Successivamente, dopo che l’appellante aveva proposto le proprie osservazioni nel procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), il Comune decideva comunque di non accoglierle, perché il R.U.E., nei suddetti Ambiti Consolidati, non lasciava alcun margine per nuovi interventi edificatori.

Sul punto, alla luce della vigente normativa urbanistica, il Collegio ritiene che non sussista alcun vizio con riguardo all’azione del Comune, in quanto per quella zona non era effettivamente possibile l’attribuzione di diritti edificatori ex novo. Pertanto, di fronte alla congruità e alla ragionevolezza della motivazione del Comune, le osservazioni formulate dai proprietari interessati nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici non possono assurgere a causa di specifiche aspettative rispetto ai diritti edificatori sottesi al piano.