L’autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, di Fabio Cusano

Con sentenza 25 maggio 2023, n. 1225, il TAR Salerno, sez. II, ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria (c.d. accertamento di compatibilità paesaggistica), costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio; essa dà luogo ad un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, in modo tale che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale, con la conseguenza che l’autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l’interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica. Questo implica che, in pendenza della definizione del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico ex post in sanatoria ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004, non può decorrere il termine di legge per il formarsi del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia, essendo il nulla osta paesaggistico ex post atto presupposto rispetto al medesimo; pertanto, non essendosi formato il silenzio diniego, non vi è interesse ad impugnarlo.

La ricorrente è proprietaria di un vecchio fabbricato, raggiungibile solo attraverso una lunga scalinata; la stessa procedeva alla realizzazione di alcune opere di miglioria della proprietà soprattutto nel fondo agricolo, con lo scopo di salvaguardare alcune strutture in esso preesistenti e migliorarne la fruizione; l’Ente ingiungeva la demolizione delle opere; la ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità urbanistica e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica; l’ordinanza di demolizione veniva impugnata, ma il ricorso veniva dichiarato improcedibile; invece, in merito alle istanze, il Comune rimaneva silente; avverso il provvedimento tacito di silenzio diniego formatosi tacitamente sull’istanza de qua, unitamente all’ordine demolitorio, agisce la ricorrente.

Ad avviso del TAR, il gravame è inammissibile.

L’autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria (c.d. accertamento di compatibilità paesaggistica), costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio; essa dà luogo ad un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, in modo tale che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale, con la conseguenza che l’autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l’interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica (T.A.R. Napoli, sez. III, 14/06/2022, n.4000).

Questo implica che, in pendenza della definizione del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico ex post in sanatoria ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, non può decorrere il termine di legge per il formarsi del silenzio-rigetto sull’istanza di sanatoria edilizia, essendo il nulla osta paesaggistico ex post atto presupposto rispetto al medesimo; pertanto, non essendosi formato il silenzio diniego, non vi è interesse ad impugnarlo (T.A.R. Napoli, sez. VII, 17/03/2022, n.1802).

Invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il TAR, sulla base della disamina della documentazione in atti, addiviene ad un’inevitabile declaratoria di inammissibilità del gravame, in ragione della carenza di interesse a ricorrere, stante la mancata formazione del silenzio rigetto, nei termini giurisprudenzialmente esposti.

Pertanto, il ricorso è stato respinto.