Con la sentenza n. 7078 del 15 novembre 2022, il TAR Napoli ha ribadito che la trasformazione del manufatto oggetto di condono, realizzata in assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego di concessione della sanatoria, perché non consente all’Amministrazione di verificare l’effettiva corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e quelle descritte nella domanda di condono.
Pertanto, in caso di trasformazione o ampliamento dei manufatti già oggetto di domanda di condono, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono e rilasciare il relativo titolo ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordine di demolizione, in quanto sui manufatti non sanati non è consentita la realizzazione di interventi ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, assumono le caratteristiche di illiceità dell’abuso principale.
In particolare, il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che ha respinto la domanda di condono edilizio. L’amministrazione ha rilevato delle incongruenze presenti nel fascicolo d’ufficio che non hanno consentito, neppure dopo le integrazioni documentali fornite dal ricorrente, di superare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Ad avviso del TAR, risulta per tabulas che la configurazione originaria dell’immobile in questione non era chiara e, comunque, successivamente al sequestro del cantiere l’immobile è stato ulteriormente e radicalmente trasformato.
Dunque, la mancata allegazione della documentazione alla domanda di condono e l’inconfutabile successiva trasformazione del manufatto in epoca posteriore alla presentazione della stessa rendono legittimo il diniego adottato dal Comune.
Né può considerarsi l’intervento successivamente eseguito dal ricorrente sull’immobile alla stregua del consentito “completamento funzionale” in quanto l’immobile è stato considerevolmente ampliato rispetto alla superfice e ai volumi inizialmente dichiarati.
Da tutto quanto precede il TAR ha respinto il ricorso.