Conseguenze della mancata autorizzazione paesaggistica di Fabio Cusano

Cons. Stato 8607 2022

Con la sentenza n. 8607 del 7 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha ribadito che ai sensi degli artt. 22, c. 6, e 23, c. 3, del DPR 380/2001, la DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo si perfeziona solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il c. 6 dell’art. 22 dispone che gli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. In assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive. Le opere edilizie assentibili con una DIA, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria.

Con la sentenza impugnata il TAR Bologna respingeva il ricorso contro la determinazione comunale di annullamento in autotutela della DIA presentata dai ricorrenti, annullamento disposto per la carenza della autorizzazione paesaggistica.

Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello i ricorrenti.

Il Consiglio ha dichiarato che l’appello non è fondato.

Il provvedimento di autotutela impugnato con il quale è stata annullata la DIA si è fondato sulla constatazione che il titolo edilizio conseguente non avrebbe potuto formarsi in ragione della carenza dell’autorizzazione paesaggistica.

Come rilevato correttamente dal Tar, ai sensi degli artt. 22, c. 6, e 23, c. 3, del TUEd, la DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo si perfeziona solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, il c. 6 dell’art. 22 dispone che gli interventi “che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”. Non possono, pertanto, applicare le norme che contemplano termini rigorosi da osservare per l’esercizio dei “poteri inibitori” ovvero dei “poteri di autotutela”.

In assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive.

Le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo applicarsi la sanzione demolitoria.

Per questa ragione, nel caso in esame, il potere di autotutela è stato in realtà esercitato in ordine ad una DIA mai perfezionatasi e per questo improduttiva di effetti e che comunque ha riguardato opere da ritenersi abusive.

Per tali ragioni, il Consiglio ha confermato la sentenza impugnata.