la tutela ambientale e paesaggistica è competenza esclusiva dello Stato

di 5 Aprile 2012 Giurisprudenza

Con la sentenza n. 66/2012 la Corte Costituzionale ha ribadito che spetta allo Stato in via esclusiva disciplinare la materia dei vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) e che la legislazione regionale può solo dettare norme che garantiscano un livello di tutela del paesaggio maggiore di quello minimo stabilito dal Codice dei BBCC.

Pertanto la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 decies della Legge del Veneto n. 10/2011 poichè tale norma introduce deroghe al regime vincolistico delle aree "ex Galasso", disciplinate dall’art. 142 del Codice e riservate in via esclusiva alla competenza dello Stato

Sentenza n. 66/2012