La prescrizione delle somme a conguaglio dell’oblazione di Fabio Cusano

TAR_RM_7822_2023

Con la sentenza n. 7822 del 10 maggio 2023, il TAR Lazio (Roma, sez. II quater) ha ribadito che il termine breve di prescrizione di 36 mesi fissato dall’art. 35, L. 47/1985 decorre dalla data di presentazione dell’istanza solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest’ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall’ente. Ed infatti il termine può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto. La regola in esame presuppone, quindi, che l’amministrazione sia stata posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile.

Il ricorrente, nel premettere di aver presentato due istanze di condono su un’area in sua comproprietà nel Comune di Ardea, ha impugnato le note con cui l’amministrazione ha determinato gli importi spettanti per conguaglio dell’oblazione e oneri concessori riferiti a ciascuna delle pratiche.

Con il primo motivo la società ricorrente eccepisce la prescrizione delle somme chieste dall’amministrazione con le gravate note in quanto sarebbero a suo dire decorsi sia il termine di 36 mesi previsto per il conguaglio dell’oblazione dall’art. 35, co. 17, l. n. 47/1985, applicabile in parte qua anche al secondo condono (l. n. 724/94), sia quello decennale per il conguaglio degli oneri concessori. Ciò anche a voler considerare l’indirizzo che fa decorrere il dies a quo dal biennio occorrente per la formazione del silenzio assenso (termine ridotto a un anno per i comuni con meno di 500.000 abitanti dall’art. 39, co. 4, l. n. 724/94), a sua volta decorrente dalla presentazione dell’intera documentazione necessaria alla definizione della pratica edilizia. Il motivo è fondato.

Per consolidata giurisprudenza (v. della Sezione la sent. 27 maggio 2022, n. 6885, che richiama Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2952) il termine breve di prescrizione di 36 mesi fissato dall’art. 35 l. n. 47/85 decorre dalla data di presentazione dell’istanza “solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest’ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall’ente” (questo termine può decorrere, cioè, “soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto: la regola in esame presuppone che l’amministrazione “sia stata posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile”).

Lo stesso termine opera anche nell’ambito del c.d. secondo condono, atteso che l’art. 39, co. 1, l. n. 724/1994, nel prevedere che “le disposizioni di cui ai capi IV e V” della l. n. 47 del 1985 “si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993”, include in tale richiamo anche l’art. 35 l. n. 47/1985 cit. (sul termine di prescrizione triennale per il versamento del conguaglio), le cui disposizioni risultano “direttamente (e non analogicamente) applicabili alle fattispecie dallo stesso regolate eccezion fatta per quelle incompatibili con la disciplina dettata dalla legge successiva”, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità “fra il termine di prescrizione abbreviato e la normativa dettata dal citato art. 39” (T.a.r. Toscana 3 novembre 2017, n. 1333; v. anche Cons. Stato, sez. VII, 4 gennaio 2023, n. 141, e sez. VI, 12 luglio 2022, n. 5853).

Il medesimo criterio di individuazione del dies a quo è valevole anche per la richiesta di conguaglio degli oneri concessori. La completezza della domanda (sia nel senso del corredo documentale obbligatorio, sia avuto riguardo alle somme dovute) incide sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso (come si è detto) e ai fini della riconosciuta possibilità all’amministrazione “di verificare la congruità dei versamenti effettuati, chiedendone, appunto, l’eventuale integrazione (‘conguaglio’) laddove non satisfattivi”.

Ne segue che “la prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato alla stregua dell’art. 2935 c.c.” (v. però, in tema di oneri concessori, Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2023, n. 2320, che aderisce alla diversa tesi della decorrenza del termine a partire dal rilascio del titolo in sanatoria).

Nella specie, la stessa amministrazione dà conto della configurazione del relativo presupposto (completezza della pratica di sanatoria).

Ne segue che correttamente la società istante ha individuato il dies a quo, sicché può dirsi maturata la prescrizione per tutte le somme richieste dall’amministrazione (la ricorrente ha dedotto in proposito che anche a voler osservare il criterio più favorevole all’ente, secondo cui il termine inizierebbe a decorrere dalla formazione del silenzio su ciascuna delle due istanze, la prescrizione sarebbe intervenuta).

In conclusione, il ricorso è fondato ed è stato accolto.