La precarietà delle opere temporanee di Fabio Cusano

Cons. St. 7338 2022

 

Con la sentenza n. 7338 del 22 agosto 2022, il Consiglio di Stato ha ribadito che la precarietà di un manufatto si configura soltanto quando lo stesso abbia una destinazione d’uso temporanea.

La smontabilità e la natura precaria d’una costruzione non sono sinonimi, poiché la precarietà è un dato non già materiale, ma funzionale. Infatti, temporanea e precaria è solo quella struttura che, per sua oggettiva finalità, reca in sé visibili i caratteri della durata limitata in un breve lasso di tempo, a nulla rilevando la destinazione intenzionale del proprietario.

Quindi, perché una struttura sia qualificata come precaria, è necessario che sia destinata ad un uso specifico e temporalmente limitato del bene.

Nel caso di specie i manufatti controversi sarebbero funzionali all’attività di coltivazione mineraria autorizzati dalla Regione; pertanto, secondo gli appellanti saranno rimossi allo scadere dell’autorizzazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che, se è vero che ai fini dell’esercizio dell’attività di cava non si palesa la necessità di conseguire il permesso di costruire, è vero anche che questo si rende necessario laddove si intendano realizzare nuove costruzioni in grado di incidere in maniera non meramente transitoria sull’assetto dei luoghi.

Peraltro uno dei due manufatti presenterebbe difformità rispetto a quanto autorizzato a mezzo di due concessioni edilizie e questo dimostra ulteriormente la necessità del previo rilascio di un autonomo titolo edilizio per la realizzazione di manufatti di tale tipologia.

Tanto premesso, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello.