Sulla fiscalizzazione dell’abuso edilizio di Fabio Cusano

TAR Lombardia 863 2022

Con la sentenza n. 863 del 21 settembre 2022, il TAR Lombardia – Brescia ha ribadito che l’art. 34 c. 2 del D.P.R. 380/2001 consente la fiscalizzazione dell’abuso mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria quando (a) vi sia difformità parziale rispetto al titolo edilizio e (b) sussista il rischio che la demolizione della parte difforme possa arrecare pregiudizio alla parte conforme.

Ai sensi di tale articolo il primo presupposto è che siano stati superati sia i margini di tolleranza costruttiva ex art. 34 bis, sia i limiti delle variazioni essenziali ex art. 32.

Il secondo presupposto è che l’intervento di costruzione sia stato unitario e abbia determinato la confusione delle varie parti di quanto edificato, conformi e difformi, in un’unica costruzione. Necessita dunque che vi sia stata contestualità tra i lavori conformi e quelli difformi, o quantomeno che l’aggiunta di parti difformi sia rimasta all’interno del medesimo disegno edificatorio, analogamente a quanto avviene con le varianti in corso d’opera. Se manca invece qualsiasi collegamento con i tempi di ultimazione dell’originaria parte conforme, l’aggiunta è semplicemente una nuova costruzione abusiva, anche se si inserisce in modo coerente nell’edificio divenendo una porzione non autonoma dello stesso sotto il profilo funzionale.

Il terzo presupposto è che vi sia il rischio di pregiudizi per la parte eseguita in conformità.

Nel caso in esame, sussiste il primo presupposto poiché le opere abusive superano il limite delle variazioni essenziali; tuttavia, non sussiste il secondo presupposto, non essendovi stata contestualità nella realizzazione delle parti conformi e di quelle difformi (in base alla relazione del responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, è trascorso oltre un decennio tra l’ultimazione dell’edificio nel rispetto dell’originario titolo edilizio e la trasformazione abusiva). Benché l’assenza del secondo presupposto sia ex se sufficiente a escludere la regolarizzazione dell’abuso tramite fiscalizzazione, il TAR ha sottolineato che manca anche il terzo presupposto, poiché non i ricorrenti non hanno dimostrato che la demolizione del locale aggiuntivo comporti il rischio di pregiudizi per la parte conforme dell’edificio.

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso.