La data di costruzione di un immobile può essere provata con l’autocertificazione, in mancanza di elementi contrari di riscontro di Giuseppe Marletta

di 18 Marzo 2022 Articoli, Legislazione

Sentenza CdS 122 del 2022

 

Cons. Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1222

Secondo il Consiglio di Stato, si può ricorrere all’autocertificazione per risalire alla data di realizzazione di un immobile, e così determinare se lo stesso sia abusivo o meno.

Nel caso presentato all’attenzione del Collegio, si trattava di verificare la data di edificazione di un garage in muratura, che risultava privo della necessaria autorizzazione edilizia. Lo stesso, infatti, sarebbe stato considerato legittimo, solo se si fosse provata la sua edificazione anteriormente al 1° gennaio 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, la quale, come noto, ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi eseguiti sul territorio comunale.

Sul piano probatorio, il Comune di Arce si era limitato ad affermare, all’interno dell’ordinanza di demolizione, che il manufatto in questione risultava esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare, mentre non era presente nei rilievi effettuati il 30 agosto 1954. Tuttavia, lo stesso Comune non solo non si era costituito in giudizio, ma non aveva nemmeno ottemperato ad uno specifico ordine istruttorio proveniente dai magistrati amministrativi, lasciando decorrere inutilmente il termine assegnatogli per depositare qualsivoglia ulteriore elemento di riscontro circa l’epoca di costruzione del garage.

Al contrario, invece, l’appellante aveva offerto come elemento probatorio a sua disposizione, idoneo ad attestare la preesistenza del contestato intervento edilizio in epoca anteriore al 1967, tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi.

La questione che si è posta concerne, quindi, il valore probatorio di tali dichiarazioni sostitutive.

Secondo un orientamento ormai abbastanza consolidato: “nell’ambito degli abusi edilizi, la semplice produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se proveniente da un terzo, non è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio; tale dichiarazione, infatti, non può costituire una prova, neppure presuntiva, dell’epoca di realizzazione dell’abuso, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, che siano idonei a comprovare con certezza l’epoca di realizzazione dell’opera” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 luglio 2018, n. 1631).

Tuttavia, in mancanza di allegazione da parte del Comune di documenti risolutivi in ordine alla presumibile data di realizzazione del manufatto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non avere alcun motivo per considerare inattendibili tali dichiarazioni sostitutive. E quindi, ha deciso di accogliere l’appello, annullando il provvedimento impugnato.