La circolare MIT della discordia, di Fabio Cusano

Ad avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (circolare interpretativa del 20 novembre 2023, n. 298), l’art. 50 del nuovo Codice appalti va interpretato nella chiave in cui le stazioni appaltanti, per contratti di importi infrasoglia comunitaria, possono ricorrere alle procedure ordinarie (applicabili ai contratti dal valore soprasoglia). Tuttavia, allorché il legislatore utilizza l’indicativo presente si intende la doverosità dell’azione; pertanto, l’art. 50 non può che leggersi nella chiave in cui le stazioni appaltanti, per contratti di importi inferiori alle soglie comunitarie, debbano procedere con le procedure semplificate dettate dalla norma medesima (affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando).

Pertanto, trattasi di circolare contra legem e le stazioni appaltanti sono tenute a disattenderla. In altri termini, le procedure ordinarie in luogo degli affidamenti diretti o delle procedure negoziate senza bando per importi sottosoglia saranno ontologicamente viziate poiché procedure “simpatiche” alla circolare ma “antipatiche” alla legge.

Da ultimo, si ricorda che, avendo natura di meri “pareri giuridici”, le circolari interpretative sono insuscettibili di impugnazione, come affermato dal Cons. Stato, 21 giugno 2010, n. 3877 (le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata).