Illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto di Fabio Cusano

TAR_RM_7586_2023

Con la sentenza n. 7586 del 4 maggio 2023, il TAR Lazio (Roma, sez. II quater) ha affermato che l’istituto del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 del DPR 380/2001 che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo. Inoltre, un’applicazione corretta della norma esige non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione.

I ricorrenti sono insorti avverso il provvedimento con il quale il Comune di Velletri aveva rigettato la domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001 per la regolarizzazione di alcuni interventi edilizi.

Ad avviso del TAR Roma, il ricorso è meritevole di accoglimento stante l’illegittimità del diniego per violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.

Come noto, tale disposizione impone, in primo luogo, che, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichino tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda (cfr comma 1, primo periodo). Deve preliminarmente darsi atti del consolidato indirizzo giurisprudenziale, già ampiamente condiviso dalla Sezione, secondo cui “L’istituto del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10 – bis, L. n. 241 del 1990, si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo” (cosi T.A.R. Lazio, II quater, 3.11.2020, n. 11307, nonché recente Cons. Stato, Sez. VI, 12.04.2023, n. 3672).

La correttezza di siffatta opzione ermeneutica trova conferma nel recente intervento del Legislatore che, in sede di riforma della legge sul procedimento amministrativo (art. 12, comma 1, lettera i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), ha espressamente escluso il provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis dall’ambito di operatività del secondo comma dell’art. 21 octies L. n. 241 del 1990 (cfr. sent. n. 11307/2020, cit.).

Ne consegue che, in presenza di una domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del Testo unico dell’edilizia, occorre attivare un contraddittorio endo-procedimentale al fine di portare a conoscenza degli interessati le ragioni che l’amministrazione intende porre a fondamento della determina di segno negativo, onde consentire loro di presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, giusta il disposto di cui al suddetto art. 10 bis, comma 1, secondo periodo.

Orbene, dalla lettura del provvedimento oggi gravato non emerge che il medesimo sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Come efficacemente argomentato in un recente pronunciamento, un’applicazione corretta dell’art.10-bis della legge n. 241 del 1990 esige, non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione (Cons. Stato, sez. I, 25 marzo 2015, n. 80; id., sez. VI, 2 maggio 2018 n. 2615). Solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale (così Cons. Stato, Sez. VI, 1.03.2023, n. 2123).

Il gravato diniego va pertanto annullato.

In conclusione, il ricorso introduttivo è stato accolto.