
Il principio del contenimento del consumo di suolo non può essere invocato “apoditticamente” dal comune che indica
questa motivazione per negare la possibilità di realizzare un intervento edilizio. L’ente locale che veramente vuole
gestire il territorio seguendo questo principio guida deve tradurlo in obiettivi strategici, dopo aver approfondito una
conoscenza del territorio stesso, e dopo aver individuato azioni concrete finalizzate a minimizzare il consumo di
green field. In altre parole, non basta appellarsi a un principio astratto ma occorre calare il principio e declinarlo in
indicazioni concrete. E tanto meno può essere uno slogan con il quale si giustifica il fatto di rendere inedificabile
un’area che è invece edificabile in base alle regole regionali. È interessante il giudizio con il quale il Tar Lombardia
(Sezione I Brescia, n.240/2021 pubblicata il 12 marzo scorso) ha censurato l’azione di un ente locale bresciano il quale
aveva negato a un imprenditore agricolo di realizzare un manufatto edilizio funzionale alla sua attività
imprenditoriale.
«Come confermato anche dal parere formulato da Arpa sul Rapporto Preliminare – proseguono i giudici – l’obiettivo
di riduzione del consumo di suolo, richiamato a motivazione della reiezione dell’osservazione presentata dai
ricorrenti, oltre che più in generale delle misure restrittive adottate per l’edificazione in zona agricola e in particolare
dell’introduzione dei presidi rurali, non è supportato da adeguata istruttoria e non trova giustificazione né
fondamento in una necessaria approfondita analisi sullo stato effettivo di consumo del suolo e nella conseguente
individuazione delle azioni necessarie per il suo contenimento. Le impugnate disposizioni introdotte dalla variante al
PGT sono pertanto viziate e devono essere annullate».