Il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio, di Fabio Cusano

Con sentenza 4 settembre 2023, n. 8150, il Consiglio di Stato, sez. IV, ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza, parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.

La questione controversa riguarda la nota del Comune del 2018, avente ad oggetto l’istanza di permesso di costruire del 2017, per la realizzazione di tavolato ligneo di facile rimozione da destinare a stabilimento balneare ed elioterapico ad uso pubblico, con annessi servizi, in corrispondenza di scogliera sita in loc. Capo d’Orlando, con la quale detto ente ha notificato all’appellante società il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.

Avverso detto atto di diniego l’appellante ha proposto ricorso al Tar che lo ha rigettato con la sentenza oggetto del presente gravame.

In particolare, l’appellante rileva che l’assenza del titolo volto a dimostrare la disponibilità del bene sul quale s’intende realizzare l’opera – la concessione demaniale – non ostacola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di procedimenti tra loro del tutto autonomi e indipendenti.

Ad avviso del Consiglio, l’appello è fondato.

La pendenza del procedimento di concessione demaniale richiamato nel procedimento impugnato non può essere determinante ai fini del diniego medesimo atteso che il permesso di costruire potrebbe essere rilasciato ma non avrebbe efficacia in pendenza dell’istanza di autorizzazione paesaggistica.

Come da giurisprudenza consolidata sul punto, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 3/5/2022, n. 3446).

Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2023, n. 3638), parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.

Nello specifico non può incidere il mancato rilascio della concessione demaniale marittima, trattandosi di procedimenti – quello relativo alla materia urbanistica, volto al rilascio dei titoli abilitativi, e quello relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica – tra loro autonomi e indipendenti; l’art 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 dispone infatti che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.