Il parere della Commissione edilizia non è necessario per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione, di Fabio Cusano

Con sentenza 23 agosto 2023, n. 4851, il TAR Napoli, sez. VI, ha ribadito che il previo parere della Commissione edilizia integrata non è necessario in sede di emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive anche nei casi in cui gli abusi insistano su area vincolata, dal momento che l’ordine di ripristino discende direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia vigente e quando la domanda di sanatoria è inammissibile per il divieto che deriva dagli strumenti urbanistici alla realizzazione di nuove costruzioni.

Con l’ordinanza impugnata, il Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un vano costituito da una veranda abusiva di proprietà del ricorrente, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Con il ricorso in esame, il ricorrente deduce la illegittimità di detta ordinanza.

Ad avviso del TAR, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati.

Per quanto di odierno interesse, il diniego evidenzia con precisione le norme del piano urbanistico e quelle del piano paesaggistico ostative al mantenimento di un’opera che per la sua consistenza integra una nuova costruzione, onde la infondatezza dei motivi di ricorso relativi al difetto di motivazione e di istruttoria.

Del pari infondate sono le censure che attengono alla mancata acquisizione del parere della commissione edilizia nonché quelle relative alla violazione del principio di priorità cronologica nell’esame delle istanze di sanatoria.

Con riguardo a queste ultime va rilevato come l’amministrazione debba concludere il procedimento nei termini di legge che iniziano a decorrere dalla presentazione della istanza di sanatoria e che il decorso del tempo determini il verificarsi di una ipotesi di rigetto ex lege della istanza medesima, onde la infondatezza della censura che pare indirizzata a stigmatizzare la celerità della decisione, effetto favorevole all’interessato che è messo in condizione di tutelare prontamente il suo interesse in sede giurisdizionale.

È inoltre da disattendere il rilievo con cui si lamenta il mancato previo parere della Commissione edilizia integrata; come da giurisprudenza, infatti, il parere non è necessario in sede di emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive anche nei casi in cui gli abusi insistano su area vincolata, dal momento che l’ordine di ripristino discende direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia vigente e quando, come nel caso di specie, la domanda di condono è inammissibile per il divieto che deriva dagli strumenti urbanistici alla realizzazione di nuove costruzioni. (cfr. Tar Napoli, sent. n. 2377 del 2020 e n. 2641 del 2022).

Pertanto, il TAR ha rigettato il ricorso.